Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.

 

Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di fisco.

 

TITOLO III – MISURE FISCALI

PRIMA PARTE: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022

 

Articolo 1, comma 54: REGIME FORFETTARIO

Il comma 54, dell’art. 1, della Legge di bilancio innalza da 65 mila euro a 85 mila euro, la soglia dei ricavi e compensi, che permette di applicare il regime forfettario con un’imposta del 15 per cento. 

  • Il regime forfettario decade automaticamente per coloro che, nel corso dell’anno, sono arrivati a maturare ricavi superiori a 100 mila euro. 

In tale ipotesi subentra immediatamente il regime ordinario, senza attendere l’anno fiscale seguente. Sarà dunque dovuta l’imposta sul valore aggiunto a decorrere dalle operazioni effettuati che comportano il superamento del predetto limite.

Se invece viene superata la soglia degli 85 mila euro, restando al di sotto dei 100 mila euro, si uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. 

 

Articolo 1, commi 55-57: TASSA PIATTA INCREMENTALE

I commi da 55 a 57, dell’art. 1, della Legge di bilancio introducono, a determinate condizioni e soltanto per l’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15%  da applicare all’aumento di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti. 

L’imposta del 15 per cento viene applicata su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, corrispondente alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più alto, dichiarato negli anni 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

 

Articolo 1, comma 73: RIDUZIONE DELL’IVA APPLICABILE AL PELLET

Il comma 73, dell’art.1, della Legge di bilancio, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10 % la vendita dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22 per cento.

 

Articolo 1, comma 74 e 75: PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN FAVORE DI COLORO CHE NON HANNO COMPIUTO 36 ANNI

Il comma 74, dell’art. 1, della Legge di bilancio proroga l’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione in favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età. 

Inoltre la lettera b), comma 74, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, in favore dei soggetti fragili (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani con età inferiore a 36 anni), prevedendo l’accesso ai mutui garantiti

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2022 il regime speciale introdotto dal c.d. “Sostegni-bis”), in virtù del quale:

  • qualora l’ISEE non superi 40 mila euro annui
  • si tratti di mutui con importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile.
  • la misura massima della garanzia del Fondo è stata elevata per le categorie anzidette dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,

La successiva lettera c), ha introdotto la proroga fino al 31 dicembre 2023, anche le agevolazioni speciali per imposte indirette, per l’acquisto di prima casa e per i finanziamenti a tal fine erogati, per i giovani che possiedano il duplice requisito:

  • anagrafico (con età inferiore ad anni 36) 
  • economico (ISEE non superiore a 40.000 euro).

 

Articolo 1, comma 76: MISURE PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL MERCATO IMMOBILIARE

Il comma 76, dell’art. 1, della Legge di bilancio permette di detrarre dall’IRPEF il 50 per cento dell’iva versata dal privato/acquirente, per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe A o B ceduti dall’imprese costruttrici degli immobili stessi. 

Tale detrazione viene ripartita in dieci quote costanti a partire dall’anno di sostenimento della spesa fino ai successivi nove periodi d’imposta.

 

Articolo 1, comma 277: BONUS MOBILI

Il comma 277 incrementa l’importo per il 2023 della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. In particolare è previsto che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, possono altresì fruire del bonus mobili. 

Trattasi di una detrazione dell’imposta lorda pari al 50 per cento delle spese sostenuta e recuperabile in dieci quote annuali di pari importo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

  • A – per forni, 
  • E – per lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
  • F – per frigoriferi e congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal primo Gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Per il 2023 l’importo di spesa agevolabile è incrementato a 8.000 euro.