Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.

Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

 

TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022

 

Articolo 1, commi da 2 a 9: CREDITO D’IMPOSTA PER L’ELETTRICITÀ E IL GAS IN FAVORE DELLE IMPRESE

 

I commi da 2 a 9 della legge 197/2022 prorogano per il primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti d’imposta già concessi nel 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese. 

 

Si tratta in particolare:

Destinatari % Credito d’imposta Periodo agevolato Termine per utilizzo/cessione
Imprese energivore 45% gen-febb-mar 2023 31/12/2023
Imprese non energivore (contatori 4,5 kW)  35% gen-febb-mar 2023 31/12/2023
Imprese gasivore 45% gen-febb-mar 2023 31/12/2023
Imprese non gasivore 45% gen-febb-mar 2023 31/12/2023

 

Il presupposto per poter beneficiare del contributo è sempre il medesimo: occorre che vi sia stato un incremento del costo della fonte energetica di riferimento tra quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022 superiore al 30 per cento. 

Il credito d’imposta si utilizza:

  • in compensazione nei modelli F24 (senza limiti di importo previsti per le diverse compensazioni);
  • tramite cessione del credito

Ricordiamo che i crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili dal 1° gennaio passato, mentre quelli relativi al terzo trimestre 2022 possono essere utilizzati entro e non oltre il 30 settembre 2023.

I  crediti  d’imposta in commento non concorrono alla formazione  del  reddito  d’impresa  ne’  della  base imponibile dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del Tuir.

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

Destinatari I trimestre 

2022

II trimestre

2022

III trimestre 2022 Ott.-Nov.

2022

Dicembre

2022

I trimestre

2023

Energivore 20% 25% 25% 40% 40% 45%
Non Energivore non previsto 12%* 15%* 30%** 30%** 35%**
Gasivore 10% 25% 25% 40% 40% 45%
Non gasivore non previsto 20% 25% 40% 40% 45%

(*) Percentuale prevista per imprese dotate di contatori superiori a 16,5 kW (articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022)

(**) Percentuale prevista per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022)

 

Articolo 1, comma 10 SUPERBONUS PER ONLUS, ODV E APS

Il comma 10 prevede l’applicazione del Superbonus 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da Onlus, Odv e Aps iscritte nel registro nazionale realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli

immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti di efficienza energetica e antisismici, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli storico paesaggistici. 

Non solo. Per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, è prevista l’applicazione della disciplina del comma 16-ter del D.L. 34/2020, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.

 

Articolo 1, commi 17-19 BONUS BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS

L’articolo 1, commi da 17 a 19, conferma anche per il primo trimestre 2023 il potenziamento del bonus sociale, vale a dire lo sconto previsto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico (che impongono il ricorso ad apparecchi elettromedicali salvavita). 

Più precisamente viene innalzato il tetto ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) da 12mila a 15mila euro

Ricordiamo che l’erogazione viene effettuata in automatico