Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.

Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di lavoro, in modo tale da darti tutte le maggiori informazioni e aiutarti a capire come poter impiegare queste novità all’interno della tua azienda!

 

TITOLO IV – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022

 

Art. 1, comma 281: ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

Viene reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (ad esclusione dei lavoratori domestici) pari:

  • al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1923 euro.
  • al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1923 euro e non eccede l’importo di 2692 euro.

Inoltre:

  • Viene confermata la riduzione contributiva anche sulla 13° mensilità.
  • Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

IMPORTANTE! Si attendono le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura.

Art. 1, commi 294-300: INCENTIVI ASSUNZIONI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA, PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE

Vediamole singolarmente nel dettaglio:

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

Tipologie di contratti beneficiari:

 

  • Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Requisito lavoratore:

  • Beneficiari reddito di cittadinanza.

Misura del beneficio:

  • L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi.
  • Nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  • Resta ferma l’aliquota di computo delle  prestazioni pensionistiche.

Incentivo occupazione giovanile

Tipologie di contratti beneficiari:

  • Assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Requisito lavoratore:

  • Alla data dell’assunzione/trasformazione non devono aver compiuto il 36esimo anno di età.
  • Non devono già essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Misura del beneficio:

  • L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali.
  • L’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 8000 euro annui.
  • Spetta per un periodo massimo di 36 mesi.
  • Resta ferma l’aliquota di computo  delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non spetta ai Datori di lavoro che abbiano effettuato, nei 6 mesi  precedenti l’assunzione, ne’ procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa:

  • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
  • Licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Incentivo donne svantaggiate

Tipologie di contratti beneficiari:

  • Assunzioni a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
  • Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • Almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi.
  • Di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  • Di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media, e prive di un impiego retribuito da almeno 6 mesi.
  • Di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Misura del beneficio:

  • L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali.
  • L’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 8000 euro annui.
  • Spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato.
  • Spetta per un periodo di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

ATTENZIONE! Per la fruibilità degli incentivi,  occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Art. 1, comma 359: CONGEDO PARENTALE

Viene riconosciuto un incremento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale:

  • In alternativa tra i genitori.
  • Per la durata massima di un mese.
  • Da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozione o affidamento).

ATTENZIONE! L’incremento dell’indennità non trova applicazione nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31/12/2022.

Art. 1, comma 63: RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La disposizione stabilisce la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, erogati nell’anno 2023.

Art. 1, comma 306: PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI

Viene prorogato al 31 marzo 2023 lo smart working per i lavoratori fragili del settore privato, rientranti nelle patologie individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.

Per tali lavoratori:

  • Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria/area di inquadramento.
  • Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL, ove più favorevoli.

Art. 1, commi 342-354: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Viene estesa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, con le seguenti novità:

  • Elevato da 5.000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati.
  • Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
  • Possono far ricorso ai contratti di prestazione occasionale gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.