Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.
Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di lavoro, in modo tale da darti tutte le maggiori informazioni e aiutarti a capire come poter impiegare queste novità all’interno della tua azienda!
TITOLO IV – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.
PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022
Art. 1, comma 281: ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Viene reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (ad esclusione dei lavoratori domestici) pari:
- al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1923 euro.
- al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1923 euro e non eccede l’importo di 2692 euro.
Inoltre:
- Viene confermata la riduzione contributiva anche sulla 13° mensilità.
- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
IMPORTANTE! Si attendono le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura.
Art. 1, commi 294-300: INCENTIVI ASSUNZIONI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA, PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE
Vediamole singolarmente nel dettaglio:
Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza
Tipologie di contratti beneficiari:
- Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Requisito lavoratore:
- Beneficiari reddito di cittadinanza.
Misura del beneficio:
- L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi.
- Nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Incentivo occupazione giovanile
Tipologie di contratti beneficiari:
- Assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
- Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Requisito lavoratore:
- Alla data dell’assunzione/trasformazione non devono aver compiuto il 36esimo anno di età.
- Non devono già essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Misura del beneficio:
- L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali.
- L’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 8000 euro annui.
- Spetta per un periodo massimo di 36 mesi.
- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non spetta ai Datori di lavoro che abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, ne’ procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa:
- Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
- Licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Incentivo donne svantaggiate
Tipologie di contratti beneficiari:
- Assunzioni a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
- Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- Almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi.
- Di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
- Di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media, e prive di un impiego retribuito da almeno 6 mesi.
- Di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Misura del beneficio:
- L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali.
- L’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 8000 euro annui.
- Spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato.
- Spetta per un periodo di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
ATTENZIONE! Per la fruibilità degli incentivi, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Art. 1, comma 359: CONGEDO PARENTALE
Viene riconosciuto un incremento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale:
- In alternativa tra i genitori.
- Per la durata massima di un mese.
- Da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozione o affidamento).
ATTENZIONE! L’incremento dell’indennità non trova applicazione nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31/12/2022.
Art. 1, comma 63: RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La disposizione stabilisce la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, erogati nell’anno 2023.
Art. 1, comma 306: PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI
Viene prorogato al 31 marzo 2023 lo smart working per i lavoratori fragili del settore privato, rientranti nelle patologie individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.
Per tali lavoratori:
- Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria/area di inquadramento.
- Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL, ove più favorevoli.
Art. 1, commi 342-354: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Viene estesa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, con le seguenti novità:
- Elevato da 5.000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati.
- Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
- Possono far ricorso ai contratti di prestazione occasionale gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.