RECAP: COSA PREVEDE IL DECRETO LAVORO?

  • Sono acausali (privi di motivazione) tutti i contratti a tempo determinato stipulati nei primi 12 mesi tra le parti, ricomprendendo tra questi sia i rapporti diretti che i rapporti in somministrazione a termine.

 

  • Per i contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi (e fino ai 24 mesi) sono state eliminati le causali previste dal Decreto Dignità (Dl 87 del 2018) e ne sono state introdotte 3 nuove:
    – PRIMA CAUSALE: riferimento ai casi previsti dai contratti collettivi.
    – SECONDA CAUSALE: in assenza dei casi di cui sopra, si fa riferimento ai contratti collettivi applicati in azienda; altresì, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti
    collettivi, possono essere stipulati patti individuali per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti (scadenza 30/04/2024).
    – TERZA CAUSALE: sostituzione di altri lavoratori.

 

  • Il rinnovo (che in precedenza doveva sempre prevedere la causale) con la nuova normativa può
    essere stipulato acausale, nel rispetto del limite dei 12 mesi.

 

I 12 MESI ACAUSALE:

 

  • Riguardano sia proroghe che rinnovi.
  • Ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi, si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro – siano essi proroghe o rinnovi – stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro).
  • Di conseguenza, eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore stipulati prima del 5 maggio 2023 NON concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi.
  • Esempio → se successivamente al 5 maggio è scaduto un contratto a termine stipulato prima di tale data, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato senza causali per ulteriori 12 mesi.