Dal 1° novembre 2021 è stata prevista l’entrata in vigore del provvedimento con cui il Governo ha inteso predisporre idonee misure per combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia, facendo sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
Stiamo parlando delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 riguardanti la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (cd. DURC di congruità), che si applicheranno per tutte le denunce di inizio lavori datate dal 1° novembre in avanti.

Il decreto agisce sia sui lavori pubblici che su quelli privati, ma anche sui subappalti e arriva a riguardare persino i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera. Con riferimento ai lavori privati, la verifica di congruità verrà applicata solo se di valore pari o superiore ad euro 70.000.
Nello specifico, per le ristrutturazioni di edifici civili la percentuale minima di incidenza della manodopera sul valore totale del cantiere dovrà essere almeno del 22 per cento. Sotto tale soglia scatteranno le verifiche e l’impresa potrà essere dichiarata irregolare.

La congruità sarà dunque necessaria per:
  • tutti i lavori pubblici.
  • i lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro.
Ma come fare per ottenerla?

Prima del saldo finale dei lavori, l’impresa dovrà richiedere alla Cassa edile territorialmente competente l’attestazione di congruità della manodopera (il riferimento sarà il valore complessivo dell’opera e dei lavori edili comunicati). In caso di difformità scatta una interlocuzione con l’impresa finalizzata a un meccanismo di regolarizzazione che dovrà concludersi entro quindici giorni. Scaduto infruttuosamente tale termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese non regolari. 

Il decreto precisa che verrà concesso uno scostamento massimo del 5% dalla percentuale di incidenza di manodopera richiesta, previa dichiarazione giustificativa da parte del direttore dei lavori.

In ogni caso, l’impresa che non ottiene la congruità può dimostrare il raggiungimento dell’indice ‘mediante esibizione della documentazione idonea ad attestare i costi non registrati presso la Cassa edile’.

  1. NB. Gli effetti di un esito negativo saranno molto pesanti in quanto andranno ad incidere sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online. Di fatto, quindi, l’impresa viene esclusa dal mercato perché in caso di mancata congruità non si avrà il DURC.

Queste sono le percentuali di incidenza minima della manodopera richieste in relazione al valore dell’opera:

  1. OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture → 14,28%
  2. OG2 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti → 5,36%
  3. ristrutturazione di edifici civili → 22,00%
  4. ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti → 6,69%
  5. OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati → 30,00%
  6. OG3 – opere stradali, ponti etc. → 13,77%
  7. OG4 – opere d’arte nel sottosuolo → 10,82%
  8. OG5 – dighe → 16,07%
  9. OG6 – acquedotti e fognature → 14,63%
  10. OG6 – gasdotti → 13,66%
  11. OG6 – oleodotti → 13,66%
  12. OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione → 12,48%
  13. OG7 – opere marittime → 12,16%
  14. OG8 – opere fluviali → 13,31%
  15. OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica → 14,23%
  16. OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione → 5,36%
  17. OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale → 16,47%

Per quanto concerne i committenti, bisogna ricordare come in base al d.lgs. 276/2003 gli stessi siano responsabili in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori nei due anni successivi alla cessazione dell’appalto per i trattamenti retributivi, quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità solidale del committente permane dunque per tale periodo temporale al fine di garantire che ai lavoratori delle imprese con cui si è stipulato un contratto venga garantito il diritto inderogabile, sancito dalla Costituzione italiana, a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettuato. 

In ogni caso, la novella legislativa è rivolta in primo luogo alle imprese per fare in modo che le stesse rispettino le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore totale del cantiere, assicurando in tal modo la regolarità dei rapporti di lavoro sottostanti e un contrasto maggiormente capillare ed efficace allo sfruttamento di manodopera irregolare.