L’art. 1, commi da 46 a 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, riservata alle imprese che effettuano spese in specifiche attività di formazione svolte al fine di acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie necessarie per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Industria 4.0”. 

Tale innovazione si inserisce in un più ampio disegno normativo diretto a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita, la crescita e lo sviluppo delle imprese, nella nuova fase di rivoluzione tecnologica che l’economia mondiale sta attraversando. L’agevolazione, infatti, si aggiunge ad un insieme di misure organiche volte a favorire gli investimenti delle imprese che vogliono acquisire competitività attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi. 

A differenza però delle altre misure previste dal citato Piano Nazionale Industria 4.0 (Iperammortamento, credito d’imposta per R&S, Patent box, start-up e PMI innovative) quella in esame non è finalizzata ad incentivare direttamente gli investimenti in beni produttivi o in ricerca e sviluppo, bensì è destinata a consentire alle imprese di dotarsi delle conoscenze e delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”

La Legge di Bilancio 2019 aveva prorogato l’agevolazione in questione per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2018 e aveva introdotto una differenziazione della misura in ragione della dimensione dell’impresa beneficiaria, con un effetto maggiormente premiale sulle piccole e medie imprese rispetto al periodo d’imposta precedente. 

Da ultimo, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha nuovamente prorogato per tutto il 2020 la misura apportando ulteriori modifiche. Questo comporta un cambiamento rispetto all’anno precedente:

IMPORTANTE! Il credito d’imposta sale al 60%, per tutte le imprese, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati come definite dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. 

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al credito di imposta tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dall’attività esercitata (ivi inclusa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato, modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.  Gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche se non esclusivamente in tali attività.

Sono escluse da tale agevolazione le c.d. “imprese in difficoltà” di cui all’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014 (rientrano in tale categoria, ad esempio, le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure quelle che hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio ma che non hanno ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia). 

La Legge di Bilancio 2020 ha escluso altresì le imprese oggetto di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

AMBITO OGGETTIVO: SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle predette attività di formazione e limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Dapprima, quindi, va determinato il costo sostenuto dall’azienda in riferimento al lavoratore, poi va individuata la parte di tale importo che corrisponde alle ore in cui il dipendente è stato interessato dalla formazione. 

Tuttavia, in coerenza con le finalità della disciplina agevolativa, sono ammissibili all’agevolazione anche le spese sostenute per il personale ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali agevolabili, che svolge attività di formazione ammissibili in qualità di docente o tutor. In tal caso però, le spese ammissibili non possono superare il limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Rimangono escluse dall’agevolazione le altre tipologie di spese correlate all’attività di formazione, quali ad esempio, le spese per i formatori esterni, le spese per i materiali e gli strumenti didattici, le spese di consulenza per la configurazione dei piani o dei progetti formativi. 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL CREDITO

Con la Legge di Bilancio 2020 scompare l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. La norma, infatti, precisa che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. Tale onere si è rivelato infatti ex post l’ostacolo maggiore alla diffusione dell’incentivo tra le imprese.

Permane la necessità che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alla attività formativa agevolabile, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate;

ADEMPIMENTI FORMALI

Come per il credito d’imposta per attività di R&S, è previsto anche per questa agevolazione l’obbligo di certificazione contabile delle spese ammissibili al beneficio (art. 1, comma 53, l. 205/2017). Questo aspetto risulta di fondamentale importanza in quanto la certificazione costituisce condizione di ammissibilità al beneficio ed è altresì requisito essenziale a cui è subordinata la fruizione del credito in compensazione (è possibile effettuare la compensazione a partire dalla data in cui viene adempiuto tale obbligo). 

Oltre alla certificazione si aggiungono ulteriori obblighi formali e documentali:

  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, a cura del dipendente docente/tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal formatore esterno;

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO 

L’incentivo in esame si caratterizza per l’automaticità non necessitando di alcuna preventiva richiesta o istanza; l’agevolazione infatti matura al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La Legge di Bilancio 2020 ha subordinato l’effettiva fruizione del credito d’imposta alla condizione che l’impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito, ai fini Irpef e Ires, né della base imponibile Irap (nel senso che non risulta essere tassato dall’imposta regionale);
  • è cumulabile con altri incentivi alla formazione (es. contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione). 

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