Il nuovo decreto Sostegni- bis ha introdotto una novità in materia di “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, L’art 41 del Decreto Legge n 73/2021 parla appunto del contratto di rioccupazione.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato, destinato i datori di lavoro privati, con lo scopo di incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati come fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Questo tipo di contratto prevede un progetto, con il consenso del lavoratore, di inserimento per la durata di 6 mesi, al fine di adeguare le competenze del lavoratore nel nuovo contesto lavorativo.
L’incentivo previsto nel contratto consta nello sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di € 3.000,00. Esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI:

L’incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati, sia gli imprenditori sia per i “non imprenditori” ovvero le associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc. che assumono nel periodo compreso tra il 01° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Sono invece esclusi:

  • Datori di lavoro agricoli
  • datori di lavoro domestico
  • gli enti della pubblica amministrazione

Un’ulteriore motivo di esclusione riguarda i casi in cui i datori di lavoro nei sei mesi precedenti all’assunzione:

  • Abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art 3 L. n. 604/1966)
  • Abbiano effettuato licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale abbiano assunto il lavoratore (L. 223/1991).
  • Abbiano intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento: tale fatto comporta la revoca ed il seguente recupero dei benefici già fruiti, sia pure in modo parziale;
  • Abbiano proceduto nei 6 mesi successivi all’assunzione di lavoratori con contratto di rioccupazione, al licenziamento individuale o collettivo di dipendenti, occupati nella stessa unità produttiva, inquadrati nello stesso livello della categoria legale di inquadramento: anche qui, revoca dello sgravo e recupero del fruito.

Riassumendo dunque, l’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, persone disoccupate che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro dell’impiego.

PROGETTO DI INSERIMENTO

Condizione esistenziale dello sgravio è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento, che ricordiamo essere di 6 mesi, le parti possono decidere se:

  • Recedere dal contratto dandone regolare preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile.
  • Non recedere dal contratto e far proseguire il rapporto di lavoro come un ordinario tempo indeterminato.

NB: Se il datore di lavoro decide alla fine della prova di non assumere il lavoratore, risolvendo quindi il contratto, verrà recuperato lo sgravio da parte dell’INPS.

COMPATIBILITÀ CON GLI ALTRI INCENTIVI

Lo sgravio contributivo in parola, per espressa previsione legislativa, è cumulabile con gli esoneri di natura contributiva previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi.

Sul punto, in ogni caso, è opportuno attendere le indicazioni normative dell’INPS.

L’incentivo è soggetto all’approvazione della Commissione Europea  e conseguente emanazione indicazioni INPS prima di poter fruire della misura agevolativa.