DECORRENZA E DURATA:

  • 1° luglio 2023 – 31° dicembre 2023.

IN CHE COSA CONSISTE:

  • Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, incrementato del 4%.
  • L’esonero contributivo non si applica sulla tredicesima.
  • Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

IMPORTO:

  • Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 25mila euro lorda annua:
    – all’attuale esonero contributivo del 3%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, porterà ad uno “sconto” totale del 7%.
  • Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 35mila euro lorda annua:
    – all’attuale esonero contributivo del 2%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, porterà ad uno “sconto” totale del 6%.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI:

  • Previsto un nuovo importo, nel minimo e nel massimo, della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali:
    -Fino ad adesso, per le violazioni sotto la soglia dei 10mila euro annui, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.
    -Con il DL Lavoro, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000″ sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

Per scaricare l’informativa >>> CLICCA QUI