DECORRENZA E DURATA:
- 1° luglio 2023 – 31° dicembre 2023.
IN CHE COSA CONSISTE:
- Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, incrementato del 4%.
- L’esonero contributivo non si applica sulla tredicesima.
- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
IMPORTO:
- Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 25mila euro lorda annua:
– all’attuale esonero contributivo del 3%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, porterà ad uno “sconto” totale del 7%. - Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 35mila euro lorda annua:
– all’attuale esonero contributivo del 2%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, porterà ad uno “sconto” totale del 6%.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI:
- Previsto un nuovo importo, nel minimo e nel massimo, della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali:
-Fino ad adesso, per le violazioni sotto la soglia dei 10mila euro annui, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.
-Con il DL Lavoro, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000″ sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.
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