Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.
Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI
Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022
Articolo 1, commi da 2 a 9: CREDITO D’IMPOSTA PER L’ELETTRICITÀ E IL GAS IN FAVORE DELLE IMPRESE
I commi da 2 a 9 della legge 197/2022 prorogano per il primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti d’imposta già concessi nel 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese.
Si tratta in particolare:
Destinatari | % Credito d’imposta | Periodo agevolato | Termine per utilizzo/cessione |
Imprese energivore | 45% | gen-febb-mar 2023 | 31/12/2023 |
Imprese non energivore (contatori 4,5 kW) | 35% | gen-febb-mar 2023 | 31/12/2023 |
Imprese gasivore | 45% | gen-febb-mar 2023 | 31/12/2023 |
Imprese non gasivore | 45% | gen-febb-mar 2023 | 31/12/2023 |
Il presupposto per poter beneficiare del contributo è sempre il medesimo: occorre che vi sia stato un incremento del costo della fonte energetica di riferimento tra quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022 superiore al 30 per cento.
Il credito d’imposta si utilizza:
- in compensazione nei modelli F24 (senza limiti di importo previsti per le diverse compensazioni);
- tramite cessione del credito
Ricordiamo che i crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili dal 1° gennaio passato, mentre quelli relativi al terzo trimestre 2022 possono essere utilizzati entro e non oltre il 30 settembre 2023.
I crediti d’imposta in commento non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del Tuir.
Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:
Destinatari | I trimestre
2022 |
II trimestre
2022 |
III trimestre 2022 | Ott.-Nov.
2022 |
Dicembre
2022 |
I trimestre
2023 |
Energivore | 20% | 25% | 25% | 40% | 40% | 45% |
Non Energivore | non previsto | 12%* | 15%* | 30%** | 30%** | 35%** |
Gasivore | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 45% |
Non gasivore | non previsto | 20% | 25% | 40% | 40% | 45% |
(*) Percentuale prevista per imprese dotate di contatori superiori a 16,5 kW (articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022)
(**) Percentuale prevista per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022)
Articolo 1, comma 10 SUPERBONUS PER ONLUS, ODV E APS
Il comma 10 prevede l’applicazione del Superbonus 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da Onlus, Odv e Aps iscritte nel registro nazionale realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli
immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti di efficienza energetica e antisismici, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli storico paesaggistici.
Non solo. Per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, è prevista l’applicazione della disciplina del comma 16-ter del D.L. 34/2020, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.
Articolo 1, commi 17-19 BONUS BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS
L’articolo 1, commi da 17 a 19, conferma anche per il primo trimestre 2023 il potenziamento del bonus sociale, vale a dire lo sconto previsto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico (che impongono il ricorso ad apparecchi elettromedicali salvavita).
Più precisamente viene innalzato il tetto ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) da 12mila a 15mila euro.
Ricordiamo che l’erogazione viene effettuata in automatico