Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (decreto Ristori-quater) con il quale si vanno principalmente a posticipare le scadenze dei versamenti e degli adempimenti dichiarativi.
Nel finire della scorsa settimana, il Ministero dell’economia e delle Finanze aveva anticipato con un comunicato stampa un mini-rinvio generalizzato al 10 dicembre degli acconti Ires, Irpef, Irap del 30 novembre per dare a tutti il tempo di rivedere la propria situazione e capire se si è in possesso dei requisiti che danno diritto alla proroga più lunga, al 30 aprile 2021.
Vediamo pertanto le principali misure adottate .
DIECI GIORNI IN PIU’ PER I DICHIARATIVI
Il decreto Ristori-quater rinvia al 10 dicembre il termine per la trasmissione dei seguenti adempimenti:
- dichiarazione dei redditi 2020 (modello Redditi 2020)
- dichiarazione Irap 2020
- modello Redditi correttivo del modello 730 trasmesso entro lo scorso 30 settembre in caso di errori o dimenticanze.
Si ricorda, inoltre, che il 10 dicembre è il termine ultimo per l’invio dei modelli 770 da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro).
PROROGA VERSAMENTI A DUE VELOCITA’
Nel ragionare sullo slittamento dei termini di scadenza per il versamento di Ires, Irpef e Irap occorre considerare il comunicato stampa del 27 novembre con il quale il Mef ha prorogato i versamenti in scadenza il 30 novembre al 10 dicembre.
Distinguiamo pertanto una mini-proroga generalizzata al cui interno si inserisce una più ampia proroga ma limitatamente a quei contribuenti (Isa e non Isa) in possesso di determinati requisiti. VediamolI:
- il mini-rinvio riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione di tutta Italia i quali potranno versare la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires), dell’Irap e delle imposte sostitutive (come i forfettari) entro giovedì 10 dicembre;
- il rinvio al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell’acconto per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di tutta Italia alle seguenti condizioni:
- non aver superato l’anno scorso i 50 milioni di ricavi o compensi;
- aver subito nel primo semestre 2020 un calo del fatturato e dei corrispettivi del 33% rispetto allo stesso semestre del 2019.
A questa situazione, già di per sé complicatissima, si aggiunge la sospensione dei versamenti al 30 aprile 2021 a tutte le attività con i codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori-bis in zona rossa e a prescindere dal calo del fatturato e dei corrispettivi. Idem per i gestori di ristoranti anche se in zona arancione.
Della proroga del versamento dell’acconto al 30 aprile 2021 ottenuta grazie al rispetto dei requisiti sopra descritti, possono fruire anche i soggetti fiscalmente correlati, come ad esempio, i soci delle società “trasparenti”.
Infine, lo spostamento del termine degli acconti al 10 dicembre, o in presenza dei requisiti citati al 30 aprile 2021, riguarda tutto quanto in scadenza al 30 novembre 2020 e quindi anche le imposte sostitutive, le addizionali, l’IVIE, l’IVAFE e i contributi previdenziali.
RINVIO VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DICEMBRE
Per le attività con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono rinviati i versamenti del mese di dicembre relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- ai versamenti IVA;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti citati sono sospesi anche per le attività avviate in data successiva al 30 novembre 2020.
indipendentemente dal calo del fatturato, si rinviano i versamenti dei seguenti soggetti:
- attività sospese ai sensi dell’art. 1, del D.p.c.m. 3 novembre 2020 in qualsiasi zona del territorio nazionale;
- attività di ristorazione con sede nelle zone rosse alla data del 26 novembre;
- attività incluse nell’allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto Ristori-bis);
- attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator con sede nelle zone rosse.
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
RINVIO DELLE SCADENZE PER LA ROTTAMAZIONE
Il decreto Ristori-quater interviene anche sul termine del 10 dicembre per tutti quei contribuenti chiamati a versare le rate sospese dal decreto Cura Italia, ed in particolare:
- le quattro rate della “Rottamazione-ter”;
- le due rate del “Saldo e stralcio”.
Queste potranno essere pagate in un’unica tranche entro e non oltre il 1° marzo 2021.
Da segnalare l’inserimento di una norma che ripesca tutti quei debitori del fisco decaduti dai piani di rateizzazione o dalle rottamazioni delle cartelle esattoriali nelle versioni uno e due.
Tutti questi contribuenti potranno presentare entro la fine dell’anno prossimo una nuova richiesta di rateizzazione.
Quando il debito nei confronti dell’erario non supera i centomila euro, la richiesta non dovrà essere supportata dalla dimostrazione delle “condizioni di difficoltà economica” normalmente richiesto per poter rateizzare l’esposizione debitoria nei confronti del fisco.
TIPO ADEMPIMENTO | ORIGINARIA
SCADENZA |
NUOVO TERMINE | CONDIZIONI ULTERIORE PROROGA | NUOVA SCADENZA |
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30.11.2020 |
10.12.2020 | – | – |
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02.11.2020 |
10.12.2020 | – | – |
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30.11.2020 |
10.12.2020 |
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30.04.2021 |
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10.12.2020 |
01.03.2021 |
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(*) Il calo del fatturato non è richiesto per tutte quelle attività incluse nell’elenco dei codici Ateco degli allegati 1 e 2 al decreto Ristori-bis con sede in zona rossa (zona arancione per i ristoranti).
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: DENTRO ANCHE GLI AGENTI DI COMMERCIO.
Finalmente anche gli agenti di commercio entrano a far parte del “prestigioso” elenco delle attività che hanno diritto al contributo a fondo perduto nella misura del 100 per cento di quanto percepito a luglio.
Per coloro che hanno già beneficiato del contributo nel mese di luglio, l’importo verrà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate senza che sia necessario effettuare domanda.
ALTRI 800 EURO PER GLI SPORTIVI
Sport e Salute Spa si prepara a erogare ulteriori 800 euro per il mese di dicembre agli sportivi con rapporto di collaborazione presso Coni, Cip, federazione sportive nazionali, enti di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che in conseguenza dell’epidemia da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.