Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. L’istituto ha quindi lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato non ha potuto “dedicarsi” alla propria posizione assicurativa, in quanto studente.
L’art. 20, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una nuova formula di riscatto di laurea agevolato (da valutare con il sistema contributivo) in relazione ai periodi di studio successivi al 31 dicembre 1995; infatti, nel D.Lgs. n. 184/1997 che già disciplinava il riscatto di laurea, viene aggiunto nell’art. 2, il nuovo comma 5-quater che prevede un calcolo dell’onere diverso.
Si segnala che nella legge di conversione è stato eliminato il limite dei quarantacinque anni per poter esercitare l’opzione.
Le domande valgono solo per i periodi che non sono già coperti da contribuzione.
La nuova modalità di calcolo è alternativa a quella prevista dal comma 5, art. 2, D.Lgs n. 184/1997.
ATTENZIONE! Non possono accedere al riscatto agevolato i lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato (come ENASARCO o CIPAG).
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere alla nuova modalità di riscatto, i contribuenti che:
- hanno conseguito il diploma di laurea o titolo equiparati dopo il 31 dicembre 1995;
- sono titolari di contribuzione nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.
ATTENZIONE! La data del 31 dicembre 1995 non riguarda i soggetti che hanno optato per il sistema contributivo integrale, ossia coloro che hanno versato:
- meno di 18 anni di contributi a tale data;
- almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo (ossia successivamente al 31 dicembre 1995).
Tali soggetti, facendo confluire tutti gli anni di lavoro nel sistema contributivo, possono riscattare gli anni di laurea con il nuovo sistema, anche se il titolo di studio è stato conseguito prima della data sopra indicata. Come precisato, il riscatto è ammesso solo per i periodi che non sono già coperti da contribuzione.
Inoltre, con la Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, l’INPS ha chiarito che è possibile accedere al riscatto agevolato anche per coloro che hanno conseguito la laurea in data anteriore al 1996 a patto che il richiedente opti per la liquidazione dell’assegno con il sistema contributivo (facendo così ricadere tutti gli anni ricattati nel sistema contributivo).
Si possono riscattare i:
- diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- titoli accademici introdotti dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
- titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall’anno accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca;
- titoli di studio conseguiti all’estero solo se rilasciati da istituti di Paesi che hanno accordi di reciprocità con l’Italia o espressamente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca.
ATTENZIONE! Il periodo di riscatto parte dal 1° novembre dell’anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del corso, quindi gli anni “fuori corso” non sono riscattabili.
E’ possibile anche richiedere il riscatto parziale relativo ad uno o più anni.
DETERMINAZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO
L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di presentazione della domanda nel 2019, pertanto, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è dato dal seguente calcolo:
€ 15.878,00 (reddito minimale IVS) x 33% (aliquota delle prestazioni pensionistiche) = € 5.239,74
Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 36/2019, l’importo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Per il 2020, tale valore, si attesta sui 5260 euro per ogni anno da riscattare.
CALCOLO DELL’ONERE CON LA MODALITÀ GIÀ PREVISTA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO
Ai sensi del comma 5, art. 2, D.Lgs. n. 184/1997, l’onere si calcola applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
ESEMPIO
Un contribuente nel 2019 vuole riscattare cinque anni di laurea. Nel 2018 ha percepito € 20.000 a titolo di redditi di lavoro.
Si propone il calcolo del riscatto della laurea sulla base delle due modalità previste:
calcolo con il metodo contributivo ex art. 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997
Si deve considerare il reddito dei dodici mesi precedenti, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento, ossia:
€ 20.000 x 33% = € 6.600
Tale importo va moltiplicato per gli anni oggetto di riscatto, ossia € 6.600 x 5 = € 33.000
calcolo con il nuovo metodo contributivo ex art. 2, comma 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997
Va considerato il livello minimo imponibile del 2019 di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 223/1990 e moltiplicarlo per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
€ 15.878,00 x 33% = € 5.239,74 (per il 2020 è di circa € 5260)
Tale importo va moltiplicato per gli anni oggetto di riscatto, ossia € 5.239,74 x 5 = € 26.198,7
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