L’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) introduce, in luogo della proroga del super e iper ammortamento, un credito d’imposta alle imprese che a decorrere dall’1.01.2020 e: 

  • fino al 31.12.2020; 

ovvero 

  • fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nel territorio nazionale.  

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito. 

IMPORTANTE! La Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’agevolazione anche ai contribuenti in regime forfettario!

ATTENZIONE! La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). 

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, ecc.);
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti Credito d’imposta
FIno a € 2,5 milioni 40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20%

N.B. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali).