Con il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 viene ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

 Al termine di un accesissimo dibattito tra le forze di Governo viene inoltre inserita una specifica disposizione volta a subordinare l’accesso in determinati luoghi al possesso della c.d. certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

Di seguito proponiamo una sintesi della disciplina con un piccolo consiglio per i gestori delle attività interessate dal controllo sulla clientela. 

Cosa prevede la norma?

Come anticipato, l’art. 3 del d.l. 105/2021, rubricato “Impiego di certificazioni verdi COVID-19″  prevede che a far data dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio, dai 12 anni in su, per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • ristorazione svolta da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • visitare musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • andare in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi;
  • per recarsi in centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • per andare in centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e, infine,
  • per partecipare ai concorsi pubblici.
Leggi il nostro precedente articolo per sapere che cosa è il Green Pass.
Quali sono i requisiti per avere il Green pass?
  • La somministrazione della prima dose vaccinale con validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde avrà in ogni caso validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
  • La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).
  • Aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus (con validità 48 ore). Il governo ha peraltro stanziato un fondo al fine di garantire nei prossimi mesi la possibilità di effettuare tamponi a prezzi calmierati; verrà infatti a breve definito un protocollo di intesa con le farmacie e le strutture sanitarie per permettere, soprattutto ai giovani, di conoscere con rapidità e convenienza economica la propria situazione sanitaria con riferimento all’infezione da Covid-19.

Per ottenere il Green Pass sarà sufficiente aspettare 48 ore nel caso di prima dose del vaccino, per ricevere l’invio di una mail o un sms nel quale si otterranno le indicazioni per scaricare la Certificazione Verde. (Sono scaricabili anche dall’app IO e Immuni).

Si ricorda inoltre che il Green Pass può essere revocato nell’evenienza in cui si venga contagiati dal virus: la positività verrà segnalata o dal Servizio sanitario regionale, o dal medico, o dal pediatra o ancora da un medico Usmaf. Tale indicazione sarà registrata nella banca dati del cittadino e dunque il sistema informatico bloccherà il rilascio del pass o annullerà la validità del Qr code già rilasciato fino a comprovata guarigione.

Lo stesso avviene alla scadenza della validità del pass.

Sanzioni pecuniarie per chi non rispetta la verifica del Green Pass.

Ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo del green pass sarà fatto obbligo verificare il possesso di idonea certificazione.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Al fine di semplificare e snellire i controlli sui consumatori e utenti che accedono ai luoghi per i quali è richiesto il possesso della certificazione verde, i titolari/gestori delle citate attività potranno agevolmente verificare la validità del Green pass scaricando su dispositivo mobile o tablet l’applicazione ufficiale del Ministero della Salute VerificaC19 . 

In particolare, l’App consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario.

Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: il verificatore richiede la Certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa

La cosa interessante è che per il funzionamento dell’applicazione non è necessaria alcuna connessione a internet o rete dati mobile.

Quando NON serve il Green Pass

Non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati ma anche nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento a tavola. Niente pass neppure nelle piscine all’aperto.

Inoltre, entro il 6 agosto verrà emanata una circolare riguardante i casi di esenzione di tipo soggettivo dall’obbligo di green pass. Verrà infatti disciplinata la casistica dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per esempio coloro che non possono completare il ciclo vaccinale in quanto hanno avuto una relazione allergica grave dopo la prima dose di vaccino.

Per tali categorie di soggetti, dunque, non si applicherà l’obbligo di presentazione del green pass.