Con il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 1 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2023, n. 40 ed in vigore dal 17.02.2023, il Governo Meloni ha varato una serie di misure volte ad influire molto pesantemente sulle agevolazioni fiscali derivanti da interventi edilizi e sul relativo mercato delle cessioni dei crediti.

Con questa circolare si cerca di fornire un disamina delle norme introdotte, soffermandosi soprattutto sul relativo impatto sul mercato delle cessioni.

Divieto di acquisto dei crediti da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Con l’art 1 viene introdotto il nuovo comma 1-quinquies all’art. 121 del D.L. 34/2020 con cui si pone un divieto di acquisto dei crediti d’imposta da parte delle Pubbliche amministrazioni.

In questa maniera si mette subito a tacere l’iniziativa presa nelle scorse settimane da alcuni Comuni italiani.

Disciplina della responsabilità solidale dei cessionari.

Il Governo interviene finalmente sul delicato tema della responsabilità solidale dei cessionari, ampiamente trattata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 06.10.2022 n. 33/E e completamente disattesa da una serie di pronunce successive della Corte di Cassazione.

Si scioglie definitivamente l’annosa questione escludendo il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari che dimostrino  di  aver acquisito la seguente documentazione:

  1. titolo edilizio abilitativo degli  interventi (CILA/CILAS/SCIA),  oppure,  nel caso di  interventi  in  regime  di  edilizia  libera,  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi  dell’articolo  47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio  dei  lavori  ed  attestata  la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti  in essere rientrano tra quelli  agevolabili,  pure  se  i  medesimi  non necessitano di alcun titolo abilitativo,  ai  sensi  della  normativa vigente;

  2. notifica  preliminare  dell’avvio  dei  lavori  all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi  per  i  quali  tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente,  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietá, resa ai sensi  dell’articolo  47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,  domanda di accatastamento;

  4. fatture, ricevute o altri  documenti  comprovanti  le  spese sostenute, nonché documenti attestanti  l’avvenuto  pagamento  delle spese medesime;

  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei  requisiti tecnici degli  interventi  e  di  congruità  delle  relative  spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate  dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e  deposito presso i competenti uffici;

  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

  7. nel caso di interventi di efficienza energetica:

    • deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 (ex legge 10);

    • attestato di prestazione energetica;

    • certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Nel caso in cui uno o più documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi  dell’articolo  47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.

  1. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;

  2. dichiarazione antiriciclaggio rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (banche, intermediari finanziari, ecc.), che intervengono nelle cessioni dei crediti;

La norma si premura di precisare che anche il mancato possesso di parte della documentazione sopra elencata non costituisce, da solo, causa di responsabilità per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. 

Non solo, si pone a carico dell’ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso nella violazione. 

Si noti, infine, come l’articolo 1 non intervenga minimamente sulla questione dei sequestri penali dei crediti fiscali, in relazione alla quale permane l’orientamento sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45558/2022.

Divieto di cessione dei crediti e sconto in fattura

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 11/2023 – 17.02.2023 – viene precluso l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

Sono esclusi da questo divieto (e, quindi, possono continuare ad effettuare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura) tutte le opzioni per le quali alla data del 16.02.2023:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) o la richiesta del titolo abilitativo (CIL, CILA, SCIA per i bonus minori);

  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) per i condomini;

  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione;

  • per gli interventi  per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (es. sostituzione caldaia);

  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR (acquisto case ristrutturate) o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 04.06.2013, n. 63 (acquisto case antisismiche).

Con le misure adottate si dovrebbe riuscire, da un lato, a ridurre l’ammontare dei crediti fiscali presenti sul mercato, viste anche le considerazioni del Ministro Giorgetti, e dall’altro, le previsioni sulla responsabilità solidale dovrebbero riaprire il mercato delle cessioni dei crediti, fermo ormai da un anno.