Con legge dell’11 aprile 2023, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del medesimo giorno, il Parlamento approva gli emendamenti al D.L. 11/2023 ed introduce importanti modifiche al complicato sistema delle cessioni dei crediti derivanti da interventi edilizi, andando incontro alle molteplici istanze poste dal mondo bancario e dai sindacati.

Già nel finire del mese di marzo, era stato diramato un comunicato stampa con cui si anticipava la proroga del termine per la comunicazione delle opzioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, derivanti da spese sostenute nel 2022, mediante il ricorso all’istituto della remissione in bonis prevista dall’art. 2, comma 1, del D.L. 26 aprile 2012, n. 44

Con questo contributo si intende passare in rassegna tutte le novità, fornendo un quadro sistematico delle modifiche normative introdotte.

 

1.Proroga scadenza unifamiliari

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Si dà attuazione alle istanze pervenute in questi mesi, concedendo una boccata d’ossigeno a tutti quei contribuenti che, per via del prolungato blocco del mercato dei crediti, si era trovato nell’impossibilità di sostenere le spese in tempo per la scadenza del 31 marzo 2023.

In questo modo, compatibilmente con la ripartenza del mercato delle cessioni, quei contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per sostenere tutte le spese agevolate e terminare i lavori.

2. Conversione dei crediti d’imposta in BTP

All’art. 121 del D.L. 34/2020 viene aggiunto il comma 1-sexies che consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi agevolati, in relazione alle spese sostenute nel 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

La norma andrà integrata con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’agenzia delle Entrate e del ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. L’utilizzo pratico di questo strumento, però, partirà nel 2028. E l’attuazione, presumibilmente, prenderà tempi lunghi.

Con questo comma vengono recepite le istanze del mondo bancario e, in particolare, dell’ABI, che tramite il proprio presidente Antonio Patuelli, aveva sottolineato la necessità di liberare capienza fiscale delle banche.

3.Modifiche in materia di cessione crediti

 Viene confermato lo stop alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura ad eccezione:

  1. delle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020;
  2. delle opzioni esercitate:
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle associazioni di promozione sociale (APS).

3.degli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nei comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

4.Modifiche agli interventi in edilizia libera

 In relazione agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è ancora possibile alle seguenti condizioni:

  • siano già stati avviati i lavori alla data del 17 febbraio 2023;
  • nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati:
    • sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori in data antecedente il 17 febbraio 2023;
    • nel caso in cui, alla data del 17 febbraio 2023, non risultino versati acconti, venga attestata dal committente e dal cessionario, mediante dichiarazione sostitutiva, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

In questo modo viene salvaguardato tutto il mondo dei piccoli interventi (sostituzione infissi, sostituzione caldaia) che non essendo supportati da un titolo abilitativo (CILA, SCIA, ecc.) avrebbero subito lo stop delle cessioni dei crediti e dello sconto in fattura pur avendo versato acconti in data antecedente il 17/02/2023.

5.Lo “Spalma crediti”

 Viene aggiunto il comma 8-quinquies all’art. 119 del D.L. 34/2020 prevedendo, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi Superbonus, la possibilità di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione deve essere esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (dichiarazione 2024), ed è irrevocabile.

L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Questa soluzione costituisce un’importante opportunità per i contribuenti, in quanto consente di ridurre l’ammontare delle singole rate annuali, evitando la perdita del beneficio per incapienza. Facciamo un esempio per capire meglio:

Il contribuente che ha speso 100.000 euro nel 2022 per interventi Superbonus, matura una detrazione di 110.000 euro da ripartire in 4 quote annuali di euro 27.500. Ciò significa che il suo reddito si dovrà attestare su livelli medio-alti per poter assorbire tutta la detrazione.

Tramite l’istituto dello “spalma crediti”, invece, potrà ripartire la detrazione totale in 10 quote annuali di euro 11.000.

6.Norme di interpretazione autentica

Il parlamento interviene in via interpretativa per meglio specificare il contenuto di alcune norme.

Meglio tardi che mai!

Di seguito i chiarimenti forniti:

  • Varianti

 La presentazione di progetti in variante alla CILAS o al diverso titolo abilitativo in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire, non ha rilevanza ai fini dei termini previsti.

Quindi, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere. In sostanza, le varianti successive al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.

  • Condizioni per la detraibilità delle spese
  1. Per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento (SAL) costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  2. Non è obbligatorio indicare nell’asseverazione di congruità e nel computo metrico le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità;
  3. in tema di certificazione SOA il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
  4. Possibilità di compensare i crediti d’imposta derivanti da Superbonus e bonus minori con i contributi previdenziali.

7.Remissione in bonis

Con la circolare 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis disciplinata dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 che consente la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, rispetto all’ordinario termine del 16 marzo di ogni anno.

Per le spese sostenute nel 2022, quindi, il termine per l’esercizio dell’opzione è il 30/11/2023.

Il contribuente si può avvalere dell’istituto della remissione in bonis alle seguenti condizioni:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista (euro 250,00 per singolo modello).

Con sano pragmatismo il legislatore si è reso conto che l’istituto non poteva essere utilizzato in relazione alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti qualificati, che ovviamente hanno un iter ben strutturato e formalizzato.

Considerando il blocco pressoché totale degli acquisti da parte di banche e affini negli ultimi mesi, si è quindi voluto, con la misura contenuta nella legge di conversione, cercare di rimettere in pista quei committenti che non sono riusciti a concludere un contratto di cessione con banche ed assicurazioni entro il 31 marzo scorso.