Come noto, il Sismabonus rappresenta una detrazione riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori volti al miglioramento della sicurezza di edifici situati in zone ad alto rischio sismico.

Si può fruire della detrazione per i lavori che siano realizzati sia su immobili residenziali che su quelli utilizzati per attività produttive, fino ad arrivare anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (questi ultimi purché classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione). Fino al 30 giugno 2022, in caso gli interventi soddisfino tutti i requisiti richiesti, la detrazione è potenziata al 110% (diventando dunque Super Sismabonus) con possibilità di utilizzo delle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

NB. Per le spese sostenute dai condomini e per quelle sostenute dalle persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

 

Una interessante novità in questo contesto è contenuta nel recente interpello n. 560/2021.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti avuto modo di esprimersi sulla specifica questione dei lavori circostanziati o locali. Nello specifico, ha affermato (richiamando i pareri della Commissione di monitoraggio sul decreto ministeriale del 28 febbraio 2017) che vista l’evoluzione normativa nel settore delle costruzioni sia aperta la possibilità di fruire del Super Sismabonus anche per le riparazioni e i lavori locali, intesi cioè come quelli effettuati su singole parti della struttura, che non cambiano in modo significativo il comportamento globale della costruzione e servono a ripristinare parti danneggiate.

Le Entrate hanno quindi affermato l’importanza anche di questo tipo di interventi, tanto da promuovere il loro inserimento nella normativa agevolativa, in quanto operazioni connotate da semplicità realizzativa ma con forte impatto sulla riduzione del rischio sismico.


A titolo esemplificativo, sono ammissibili lavori quali:

  • interventi sulle coperture e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione/integrazione/sostituzione di elementi della copertura ecc.
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da esposizione, umidità, invecchiamenti.
  • interventi per ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali ad esempio l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento di pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici, la cerchiatura di travi e colonne o loro porzioni, il collegamento degli elementi di tamponatura, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti come camini, parapetti o controsoffitti o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

 

Per poter ammettere al Super Sismabonus interventi praticati su singoli elementi strutturali per risolvere puntuali criticità, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, è necessario che il competente professionista abilitato attesti la loro rilevanza quali lavori di riparazione o locali come definiti dalle Norme tecniche delle costruzioni del 2018 al punto 8.4.1. In caso di valutazione positiva il contribuente potrà fruire del Superbonus secondo le condizioni previste all’art. 119 del Decreto Rilancio, necessitando quindi solo di ottenere un generico miglioramento antisismico (in sostanza non serve il passaggio di classi antisismiche).