Dal 13 Agosto sono entrate in vigore importanti novità riguardanti i permessi di cui alla legge 104, previste dal Decreto Legislativo c.d. “Equilibrio”.
STOP AL REFERENTE UNICO
A partire dal 13 Agosto è stato cancellato il principio del referente unico dell’assistenza: infatti, nel rispetto del limite dei tre giorni, più lavoratori aventi diritto potranno contemporaneamente fare richiesta per assistere la stessa persona disabile.
CONGEDO STRAORDINARIO
Sono state introdotte delle modifiche anche nell’ambito del congedo straordinario, perché dal 13 Agosto quest’ultimo:
- Spetta anche al convivente di fatto.
- Spetta anche quando la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente successivamente alla richiesta di congedo, purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione.
Viene quindi estesa la quantità degli aventi diritto che potranno richiedere il congedo straordinario, che spetterà secondo il seguente ordine di priorità:
- Coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità.
Laddove ci sia mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra, si susseguono in ordine:
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità.
- Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
- Uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione si gravità.
- Parenti o affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
IMPORTANTE!
Come precisato nel messaggio INPS 3096/2022, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, all’atto di domanda dovrà essere allegata una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DALLA QUALE RISULTI LA CONVIVENZA DI FATTO.
Laddove la convivenza non sia stata ancora instaurata, il richiedente dovrà allegare alla domanda una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA CUI RISULTI CHE PROVVEDERÀ A INSTAURARE LA CONVIVENZA CON IL FAMILIARE DISABILE in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.