Il 26 novembre 2021 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Dl 172 che integra ulteriormente le attuali disposizioni finalizzate al contenimento del Covid-19.

In particolare, questi sono i principali ambiti di interesse del suddetto provvedimento:

1. ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE A OPERATORI DI PARTICOLARI SETTORI (artt. 1 e 2)

dal 15 novembre 2021 l’adempimento dell’obbligo vaccinale verrà esteso a ulteriori categorie di lavoratori, tra cui:

  • Il personale del comparto di difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
  • Il personale della polizia locale.

Inoltre, sempre a partire dal 15 novembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprenderà, insieme al ciclo vaccinale primario, anche la somministrazione della terza dose.

 

2. DURATA VALIDITÀ GREEN PASS (artt. 3 e 4)

dal 15 novembre 2021, il Green Pass avrà una validità di NOVE MESI a decorrere dalla:

  • data di completamento del ciclo di vaccinazione primario.
  • data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della dose di richiamo).

Si ricorda che rimane invariata la durata di sei mesi del Green Pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

 

3. AUMENTO DEGLI AMBITI E DEI SERVIZI A CUI È POSSIBILE ACCEDERE ESCLUSIVAMENTE SE MUNITI DI GREEN PASS

dal 6 dicembre 2021, è possibile accedere ai suddetti ambiti e servizi esclusivamente se muniti di Green Pass:

  • In alberghi e altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati.
  • In spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
  • Per il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti.
  • In servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

 

CERTIFICAZIONE VERDE “RAFFORZATA” (artt. 5 e 6)

dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, SOLO ai soggetti muniti del c.d. GREEN PASS RAFFORZATO (cioè i soggetti in possesso di una certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o l’avvenuta guarigione) sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Anche in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, solo chi è munito di Green Pass Rafforzato potrà svolgere le attività e accedere ai servizi appena elencati.

Al contrario, continuerà ad essere sufficiente il green pass normale, da poter ottenere anche con tampone molecolare negativo per 72 ore e con antigenico rapido negativo per 48 ore, per andare a lavorare, prendere treni a lunga percorrenza ed aerei, frequentare palestre e piscine.

Il Green Pass ‘base’ sarà tuttavia necessario anche per i treni regionali e il trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane, tram), accedere a fiere, sagre, convegni, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sociali, ricreativi, feste per cerimonie civili e religiose, sale da gioco, bingo e casinò. 

Si ricorda che la disciplina in materia di Green Pass, compreso quello Rafforzato, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Come precisato nella circolare del Ministero dell’Interno del 2 dicembre, spetterà alla polizia locale (coordinata soprattutto dalla guardia di finanza) fare controlli nei ristoranti e negli esercizi pubblici; saranno, invece, affidati ai carabinieri e alla polizia i controlli sui mezzi pubblici (che verranno rafforzati durante il fine settimana)

NB. Per avere il Green Pass rafforzato non è necessario scaricare un nuovo certificato digitale o cartaceo. Basterà infatti presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione di cui si è già in possesso in quanto l’ultimo aggiornamento dell’applicazione ‘VerificaC19’ è in grado di riconoscere la validità. 

La normativa ha inoltre fissato una sanzione pecuniaria per coloro che non rispettano le nuove regole: la multa può infatti variare da 400 a 1.000 euro. In caso di utilizzo di una certificazione falsa o di altra persona scatterà inoltre una denuncia e il soggetto sarà perseguibile penalmente ai sensi degli artt. 482 (falsità materiale), 489 (uso di atto falso) o 494 (sostituzione di persona) del Codice penale.