OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE |
Gli esportatori abituali (vale a dire tutti quei soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari totale) che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, sono tenuti ad emettere la dichiarazione d’intento.
L’esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione d’intento, rimane obbligato all’osservanza dei seguenti adempimenti:
- trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, cui seguirà il successivo rilascio della ricevuta telematica contenente il c.d. protocollo di ricezione;
- verifica dell’importo complessivamente fatturatogli senza IVA, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento.
Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione d’intento, deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato.
NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020 L’esportatore abituale non è più tenuto a:
|
ATTENZIONE! Sebbene non più obbligato alla consegna materiale, si consiglia all’esportatore abituale di continuare ad inviare tramite mail al fornitore il modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione.
OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE |
Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto a:
- riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online al seguente indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica
oppure consultando le informazioni contenute all’interno del proprio Cassetto Fiscale nell’area “Comunicazioni”;
- indicare nella fattura di vendita emessa (Campo: OGGETTO o CAUSALE) gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d’intento ricevute e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/1972).
Fac-simile indicazione su fattura emessa:
Non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da Vs. dichiarazione protocollo n. ______________ |
NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020 Il fornitore dell’esportatore abituale non è più tenuto a:
|
ATTENZIONE! In caso di compilazione del campo 2 del modello, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione d’intento, ha l’onere di verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto dichiarato nella dichiarazione stessa.
SANZIONI |
Sono state apportate modifiche anche al regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni d’intento, reintroducendo la sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta per ogni violazione.
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili in mancanza di dichiarazione d’intento. | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |
Cessionario/committente che emette dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione) | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |
Acquisto/importazione senza applicazione dell’Iva in misura superiore al plafond disponibile | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura) |
Cedente /prestatore che effettua operazioni non imponibili senza aver previamente riscontrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento. | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |
Comments
NOVITÀ LETTERE D'INTENTO 2020: ECCO FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - Studio Tributario Bracciali