L’art. 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di tassazione nel Paese UE di destinazione

Per poter beneficiare del regime di esenzione è necessario che: 

  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;
  • l’operazione sia a titolo oneroso e comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto della stessa;
  • vi sia l’effettivo trasferimento fisico del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE. 

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti la cessione si considera imponibile ai fini Iva. 

Proprio quest’ultimo requisito pone molteplici dubbi in relazione ai documenti di prova ritenuti validi per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE. 

La Direttiva 2006/112/CE rimette ai singoli legislatori nazionali l’onere di disciplinare quali siano questi validi documenti di prova. Il legislatore ad oggi non ha provveduto in merito. 

In tale contesto, il Regolamento UE n. 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE n. 282/2011 l’art. 45-bis, concernente proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie

Con questa disposizione vengono individuati i mezzi di prova necessari per considerare che i beni siano spediti/trasportati dal territorio dello stato membro di cessione a quello di arrivo, al fine di armonizzare le condizioni alle quali l’esenzione può realizzarsi. 

In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera  a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

L’articolo 45-bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

  1. i beni vengano spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
  2. i beni vengano spediti o trasportati acquirente o da un terzo per suo conto (clausola c.d. ex work).

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui alla lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla lettera b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui alla lett. a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra; oppure
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui alla lett. a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla lett. b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.