È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in vigore dall’1.5.2019, contenente un insieme organico di misure finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti.

Le misure per il rilancio dell’economia italiana sono articolate in 4 linee direttrici, “le 4 I per far ripartire l’Italia”, come definite nel Comunicato stampa del Mef n. 84 del 24.04.2019:

  • Investimenti
  • Incentivi
  • Imprese
  • Immobili

Il Disegno Legge è strutturato in 4 capi contenenti un pacchetto di misure urgenti per le imprese italiane:

  • misure fiscali per la crescita economica
  • misure per il rilancio degli investimenti privati
  • tutela del made in Italy
  • ulteriori misure per la crescita.

Di seguito una breve trattazione delle principali novità del decreto.

 

Maxi ammortamento

L’art. 1 reintroduce l’agevolazione cd. “super ammortamento” limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di €. 2.5 mil.

In particolare, per le imprese e i professionisti che procedono ad effettuare:

  • investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture

nel periodo:

  • dal 1/04/2019 al 31/12/2019 o entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione
  • il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

 

Revisione mini Ires

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021, il reddito d’impresa dichiarato dai soggetti IRES:

  • fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili d’esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili
  • e nei limiti dell’incremento di Patrimonio Netto (dunque, non è ammesso accantonare l’utile d’esercizio e distribuire riserve pregresse in bilancio)

è assoggettato all’aliquota IRES del 20,5% (cioè ridotta di 3,5 punti percentuali).

Per il periodo successivo a quello in corso al 31/12/2018 e per i 2 successivi sono previsti i seguenti abbattimenti dell’aliquota:

  • Anno 2019: aliquota 22,5%
  • Anno 2020: aliquota 21,5%
  • Anno 2021: aliquota 21%
  • Dal 2022: aliquota 20,5%

 

Deducibilità IMU immobili strumentali

È previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%)

  • a favore di imprese e professionisti
  • l’incremento progressivo della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (negozi, capannoni, uffici, ecc.) dalle imposte sui redditi (permane l’indeducibilità ai fini dell’Irap)

a decorrere dal 2019 nelle seguenti misure:

  • Anno 2019: 50%
  • Anno 2020: 60%
  • Anno 2021: 60%
  • Anno 2022: 70%

 

Patent Box

A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi  successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.

 

Incentivi lavoratori impatriati

 Il reddito di lavoro dipendente e assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente e autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Relativamente al regime in esame va evidenziato che:

  • la percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
  • è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.

Rientro dei ricercatori residenti all’estero

Ai docenti e ricercatori:

  • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • non occasionalmente residenti all’estero;
  • che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici e privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;

è riconosciuta l’esclusione del 90% dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente e autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

 

Modifiche regime forfettario

Dal 1° gennaio 2019 i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. L’ammontare delle ritenute, relative alle somme già pagate anteriormente al 1/05/2019 è trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla data del 1/05/2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019); dunque a partire da settembre 2019, in 3 rate mensili di uguale importo e versato nei termini dell’art. 8 DPR 602/73, cioè entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

 

Incentivi per la valorizzazione edilizia

È applicabile, fino al 31.12.2021, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.

 

Sisma Bonus

In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:

  • nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1);
  • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

  • a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
  • a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

 

Fatturazione elettronica operazioni con San Marino

È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati e nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

  • denominazione, residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica;
  • numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita e prezzo medio di vendita.

 

Credito d’imposta distributori di carburante

È precisato che la disposizione che riconosce agli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito e credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese e lavoratori autonomi che di consumatori finali.

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.

 

Sostegno alla capitalizzazione

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è esteso anche alle micro, piccole, medie imprese costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

  • 5%, per le micro e piccole imprese;
  • 3,575%, per le medie imprese.

 

Tempi di pagamento tra imprese

Con l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l’obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

  • le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
  • le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento