L’attuale normativa prevede, all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti dei rimborsi per spese di vitto e alloggio e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea, indipendentemente dalla modalità di pagamento (anche i pagamenti in contanti sono ammessi).
Adesso, con la riforma, tali spese, sostenute dal 2025 in avanti, devono essere documentate e soprattutto pagate con versamenti bancari e postali oppure con altri mezzi di pagamento tracciati.
Tale novità legislativa è dettata dai frequenti fenomeni di vera e propria evasione fiscale e contributiva, derivante dal rigonfiamento delle spese che il dipendente o l’amministratore dichiarano di aver sostenuto e che gli vengono rimborsate.
Adesso, dal 2025 in poi, ciò non sarà più possibile.
Infatti occorrerà presentare, oltre al documento di attestazione della spesa sostenuta, anche una ricevuta di pagamento tracciato, pena l’impossibilità di dedurre tali spese di trasferta, vitto e alloggio.
Pertanto dal 2025 in avanti, tutte le spese di vitto, alloggio e di viaggio, sostenute dal dipendente o amministratore per conto dell’azienda, potranno essere rimborsate nella busta paga (esenti da tassazione e contributi) e ritenute deducibili ai fini Ires, soltanto se pagate con mezzi tracciabili.
N.B. si precisa che le informazioni contenute in questa circolare non sono definitive in quanto sono fondate sull’attuale testo della bozza di Legge di Bilancio 2025 confezionata dal Governo ma che potrà essere rettificata e/o modificata dalla Camera dei Deputati.
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