Con l’articolo 32 del decreto Sostegni-bis è stato riproposto, in una nuova veste,  il Bonus Sanificazioni..

L’agevolazione è sempre la  stessa: si tratta di un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese di somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000€ per beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

BENEFICIARI

Il credito di imposta spetta a:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

TIPOLOGIE DI SPESA 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la normativa ha ampliato l’elenco delle spese agevolate. Il credito di imposta infatti spetta per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Tra le novità di questa nuova versione vi è l’inclusione di spese per 

  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali.

MODALITÀ ATTUATIVE

Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: è probabile che sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all’individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

Il credito può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento delle spese oppure in compensazione, senza il limite di utilizzo annuale (articolo 1, comma 53, della legge 244/2007) né il limite di compensazione/rimborso (articolo 34 della legge 388/2000). 

Ma attualmente non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

Si aspetta comunque il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui verranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta.