Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto) – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficialesi cerca di intervenire (per l’ennesima volta) in soccorso delle imprese che hanno subito gravi ed irreparabili danni a seguito dell’ineluttabile epidemia da Covid-19.

In questa sede evidenziamo le norme di maggior interesse per gli operatori e per le imprese, in considerazione del rilevante dibattito in ordine alla proroga della cassa integrazione guadagni e dello stop ai licenziamenti, dibattito che ha messo a dura prova la tenuta dell’esecutivo.

CIG COVID E SGRAVI CONTRIBUTIVI

Viene prorogata la Cassa Integrazione Covid di ulteriori 18 settimane, suddivise in due tranche:

  • le prime 9 settimane sono concesse gratuitamente;
  • le seconde 9 rimangono gratuite solo per le imprese che registrino un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.

ATTENZIONE! Le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato dovranno pagare un contributo del 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività; quelle che hanno perso meno del 20% pagheranno il 9%.

 

Settimane

Onerosità/gratuità

CONDIZIONALITÀ
I° tranche

gratuita

nessuna condizionalità
II° tranche

gratuita

fatturato I° semestre 2020 < almeno 20% fatturato I° semestre 2019
II° tranche

18%

nessuna perdita di fatturato
II° tranche

9%

fatturato I° semestre 2020 inferiore di meno del 20% fatturato I° semestre 2019

 

ATTENZIONE! Se si fruisce della Cig Covid a decorrere del 13 luglio (in quanto retroattiva) vengono preclusi i licenziamenti per le successive 18 settimane,  ovvero fino al 16 novembre.

Inoltre, le imprese che non richiedono la cassa Covid, ma ne hanno beneficiato a maggio e giugno, avranno un esonero totale contributivo (escluso Inail) per un massimo di 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite a maggio e giugno, con divieto di licenziare nel periodo di vigenza dello sgravio.

 

iMPORTANTE! Infine, sino al 31 dicembre, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi lavoro agricolo, apprendistato e lavoro domestico), è riconosciuto per un massimo di sei mesi l’esonero contributivo totale (con esclusione dei premi e contributi Inail), nel limite di 8.060 euro su base annua, riparametrati su base mensile (671,66 euro mensili).

L’esonero contributivo di 6 mesi riguarda anche le assunzioni a tempo determinato o stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali.

BONUS PROFESSIONISTI & TURISMO

I professionisti iscritti alle casse di previdenza private (Enpam, Inarcassa, Inpgi, Cipag, Cassa forense, ecc.) potranno finalmente beneficiare dei 1.000 euro relativi al  mese  di maggio  che verranno  erogati automaticamente, senza  bisogno  di alcuna  istanzase  si  è  già  beneficiato  delle  indennità  di 600 euro per i mesi di marzo e aprile.

Con il Dl Agosto si apre anche il termine per le domande di chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.

La bozza del Dl riconosce altresì 1.000 euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori, se hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e lo scorso 17 marzo, privi di Naspi.

Lo stesso importo va:

  • agli stagionali di altri settori;
  • ai lavoratori intermittenti;
  • ai lavoratori autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata;
  • agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.

Infine, chi si è visto rigettare la domanda per un’indennità da 600-1.000 euro può presentare domanda all’Inps per chiedere il riesame amministrativo e presentare eventuali documenti integrativi. La richiesta va fatta entro il 30 agosto o entro 20 giorni dalla conoscenza del rigetto se tale termine cade oltre il 30 agosto.

VERSAMENTI IN DUE STEP

Il decreto Agosto prevede l’ennesima rateazione per le tasse sospese durante i tre mesi di lockdown di cui agli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio. Per il versamento dell’Iva e delle ritenute non versate a marzo, aprile e maggio dalle imprese che avevano subito pesanti perdite di fatturato, si consente una suddivisione dei versamenti in due tranche.

Il 16 settembre i contribuenti interessati saranno chiamati, infatti, a versare soltanto il 50% delle somme dovute in unica soluzione o in quattro rate di pari importo.

Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata , entro il 16 gennaio 2021.

ESEMPIO! Contribuente con un debito di 60mila euro, che intende pagare a rate. Egli potrà pagare il 50% del debito, cioè 30mila euro, in 4 rate mensili di 7.500 euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020; l’altro 50% lo pagherà in 24 rate mensili, di 1.250 euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.

Slitta anche la notifica delle cartelle esattoriali oggi fissata al 1° settembre, prorogata dal decreto Agosto al prossimo 15 ottobre, data che coincide con il termine dello stato di emergenza.

SUPER RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Il decreto Agosto ripropone in relazione ai Bilanci 2020 una rivalutazione dei beni con struttura molto simile a quella prevista per i soli immobili dal decreto-legge n° 185/2008. In sostanza si può decidere di rivalutare ai fini fiscali con facoltà di versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%. In assenza del pagamento dell’imposta sostitutiva, la rivalutazione potrà avere comunque effetti ai fini civilistici.

Le imprese che optano per il pagamento dell’imposta sostitutiva possono cominciare a dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti in bilancio dall’esercizio successivo a quello nel cui bilancio si è effettuata la rivalutazione, quindi, dal 2021

ATTENZIONE! Nella scelta se avvalersi della rivalutazione, dovrà prestarsi particolare attenzione alla recuperabilità dei maggiori ammortamenti che si stanzieranno dall’esercizio al 31 dicembre 2021

Infine, per quanto concerne l’efficacia fiscale della rivalutazione ai fini delle plusvalenze da cessione (per chi opterà per il pagamento della sostitutiva), viene riproposto il differimento temporale di quattro esercizi, fino al 1° gennaio 2024.

Dunque, è evidente l’intenzione del legislatore di consentire alle imprese un incremento del patrimonio netto (con un costo assolutamente limitato) senza dover ricorrere a finanziamenti da parte dei soci.

PROROGA MORATORIA PRESTITI

La moratoria per i prestiti delle piccole e medie imprese prevista dal Decreto Cura Italia slitta dal 30 settembre al 31 gennaio, con l’eccezione del settore turistico che potrà beneficiare di soli due mesi in più per la parte relativa al pagamento delle rate dei mutui.

ATTENZIONE! La norma stabilisce che la proroga scatta in automatico a meno che non sia la stessa impresa beneficiaria a rinunciare espressamente al meccanismo con una comunicazione da inviare entro il 30 settembre alla banca.

FONDO PERDUTO ATTIVITA’ CENTRI STORICI

Nella valle dei contributi a fondo perduto ne spunta un altro in favore delle attività economiche e commerciali dei centri storici e che hanno subito perdite economiche riconducibili alla riduzione del flusso turistico straniero.

ATTENZIONE! La previsione è rivolta alle sole imprese di vendita di beni o servizi al pubblico, esercitate nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

Condizione per poter ottenere il contributo è che le aree interessate abbiano registrato presenze turistiche (in base ai dati Istat) di cittadini residenti in Paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Un’ulteriore condizione per la fruizione del contributo è quella di aver realizzato un fatturato nel mese di giugno 2020, inferiore alla metà di quello realizzato nel mese di giugno del 2019.

Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio, la misura del contributo è proporzionale alla differenza di fatturato tra i due periodi sopra individuati. In particolare, il bonus riconosciuto è pari al:

    1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
    2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
    3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo, in ogni caso, è riconosciuto per il valore minimo di almeno:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.