Vediamo cosa si rischia con le nuove regole
A partire dal 1° gennaio 2021 gli istituti di credito italiani hanno iniziato ad applicare la nuova normativa sui conti correnti fissata dalla European Banking Authority (EBA). In particolare, il ‘Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento’ (Reg. UE 575/2013, art. 178) rappresenta il frutto di vari compromessi tra gli Stati UE in materia e conduce a regole più stringenti rispetto al passato.
Con il nuovo quadro regolatorio non sarà molto facile poter usufruire di piccoli sconfinamenti e quindi di quelle piccole forme di flessibilità che, in particolare in questa fase di recessione dovuta alla pandemia Covid-19, sarebbero fondamentali per far fronte a una serie di pagamenti indifferibili.
In linea generale, la nuova definizione di default, basata sul superamento di determinate soglie di rilevanza per un periodo di tempo prolungato, riguarda il modo in cui banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori.
Blocco del Rapporto interbancario diretto
Nello specifico, le regole fissano che è nel caso in cui lo sconfinamento del correntista superi la cd. soglia di rilevanza, lo stesso vedrà bloccarsi il Rapporto interbancario diretto (Rid), ossia il servizio con cui il cliente autorizza automaticamente la banca ad accettare addebiti provenienti da un particolare creditore, come per esempio la domiciliazione delle utenze domestiche, rate di mutui, affitti etc.
Come funziona la procedura che porta al default?
Nel dettaglio, dal 1° gennaio i debitori vengono classificati come deteriorati (default) se superano entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
- soglia di rilevanza assoluta: euro 100 per le esposizioni al dettaglio ed euro 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio;
- soglia di rilevanza relativa: importo dello scaduto pari o superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente verso una controparte.
In aggiunta, non cambia la possibilità già in vigore per gli istituti bancari di classificare come default i debitori quando ritengono improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
Pertanto, a partire dall’entrata in vigore delle nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente, una posizione debitoria che presenti arretrati superiori ai 90 giorni consecutivi oltre le soglie previste sopra riportate, sarà classificata tra le attività deteriorate. In tali casi, inoltre, la banca non potrà più impiegare margini ancora disponibili sulle linee di credito del cliente per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default. A questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto. Di fatto la banca è dunque tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Segnalazione alla Centrale dei rischi
Oltre al blocco del Rid e al possibile avvio di azioni di tutela del proprio credito, la banca potrebbe anche segnalare il cliente alla centrale dei rischi con conseguente iscrizione nella lista nera dei cattivi pagatori, fatto che contribuirà a rendere particolarmente complicata qualsiasi richiesta di finanziamento da parte del soggetto. Di fatto, dunque, per milioni di PMI c’è il rischio concreto di una improvvisa mancanza di liquidità, derivante dallo stop improvviso ai propri conti in rosso, ma anche e soprattutto di una significativa stretta al credito.
Sconfinamento non è ancora un divieto
Banca d’Italia ha comunque chiarito che la nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, in quanto le banche possono, nel rispetto delle proprie policy, continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto che comportano uno sconfinamento oltre la disponibilità presente ovvero oltre il limite del fido.
In ogni caso, vista l’assenza di un divieto generalizzato di effettuare sconfinamenti, e della mancanza di automatismo tra eventuale default e segnalazione alla centrale dei rischi, è possibile dichiarare che in linea di massima andare ‘in rosso’ è ancora consentito e non espone immediatamente a rischi. La possibilità di sconfinare viene però oggi vista ancora meno come un diritto generalizzato del cliente, bensì come una facoltà concessa dalla banca. Si tratta dunque di analizzare il contratto stipulato con il proprio istituto bancario e dialogare in merito a quella che rappresenta una scelta discrezionale dell’istituto stesso.
La nuova regolamentazione dunque, pur non modificando nella sostanza i criteri di valutazione del cd. merito creditizio della clientela, riflette fortemente sulle relazioni creditizie.
Banca d’Italia ha inviato comunicazioni a istituti bancari, intermediari finanziari e capogruppo di gruppi finanziari per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’avvenuta entrata in vigore delle nuove regole e le possibili conseguenze sulle dinamiche dei rapporti contrattuali. È stato chiesto anche di potenziare i contatti su base individuale con la clientela, in modo da prevenire quanto possibile inadempimenti non connessi con una difficoltà finanziaria dei debitori.