Terminano al 30.06.2021 le 13 settimane di cassa integrazione Covid-19 previste dal DL 41/2021, per i soli datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO.

Il Decreto Sostegni Bis (DL 73 DEL 25.05.21) definisce le alternative a disposizione di questi datori di lavoro che si trovino a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa e abbiano, dunque, la necessità di accedere agli ammortizzatori sociali dopo la CIGO COVID-19.

CIG ORDINARIA (art. 11 d.lgs. 148/2015) o CIG STRAORDINARIA (art. 21 d.lgs. 1482015)

 In caso di necessità è possibile utilizzare gli ammortizzatori tradizionali (con tutte le causali, procedure, requisiti di anzianità richiesti ecc.), solo con:

  • esonero contributo addizionale
  • fino al 31.12.21
  • limite spesa: euro 163,7 ml anno 2021

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN DEROGA:

  • per coloro che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019
  • previa stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 d.lgs. 81/2015)
  • riduzione attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26.05.21
  • finalità di mantenimento livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica
  • Cig. in deroga alle disposizioni degli art. 4 e 21 del d.lgs. 148/2015 (in deroga quindi alla durata massima complessiva e alle causali di intervento)
  • max. 26 settimane
  • dal 26.05.21 al 31.12.2021
  • riduzione media oraria non superiore all’80% dell’orario giornaliero/settimanale o mensile
  • La riduzione complessiva per ciascun lavoratore non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo
  • trattamento di integrazione salariale in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate (senza applicazione dei massimali)
  • contribuzione figurativa per i relativi periodi
  • non è dovuto il contributo addizionale
  • l’accordo collettivo deve specificare le modalità attraverso le quali l’impresa per soddisfare le temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento (nei limiti dell’orario di lavoro) l’orario ridotto
  • Limiti di spesa: euro 577,8 ml anno 2021

DIVIETO LICENZIAMENTO:

  • Per le aziende che richiedono la CIG ordinaria o CIG straordinaria:
    • dal 01.07.21 al 31.12.21
    • per la durata del trattamento di integrazione
  • Per le aziende destinatarie di cassa integrazione FIS/DEROGA/FSBA
  • fino al 31.10.2021 a prescindere dalla fruizione dell’ammortizzatore