La Direttiva 2018/1910/E, andando a modificare l’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli operatori richiedano al cessionario comunitario il codice identificativo Iva, verifichino anticipatamente l’iscrizione del destinatario al Vies e presentino tempestivamente gli elenchi Intrastat, pena l’obbligo di emissione di una fattura con Iva nazionale

La modifica impone al cedente nazionale una maggiore attenzione al momento della cessione intracomunitaria. In particolare dovrà: 

  • richiedere al cessionario, al momento della partenza dei beni, l’indicazione sullo stesso del numero di identificazione Iva relativo alle operazioni intracomunitarie (è sufficiente una email, in quanto il legislatore unionale non ha previsto specifiche formalità); 

N.B. Alcuni Stati Membri rilasciano due tipologie di codici: uno per alcune transazioni interne e un altro per le cessioni intraUE. Quello da utilizzare è quello preceduto dal suffisso alfabetico Iso di identificazione dello Stato in conformità con la direttiva Iva e presente nel sistema VIES. 

  • controllare, operazione per operazione, l’esistenza e la validità del codice identificativo fornito dal cliente sul sistema Vies (la banca dati unionale Vies è l’unica fonte che consente di controllare la validità del codice identificativo Iva) → http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

  • provvedere alla tempestiva presentazione dei modelli Intrastat.

I suddetti adempimenti, in realtà erano, già usuali per le imprese anche se adesso la necessità è richiesta con effetti di natura sostanziale (in mancanza, l’operazione diventa imponibile) dalle norme comunitarie.

E’ chiaro, a questo punto, che l’assenza della comunicazione comporta delle conseguenze se il cedente non è in grado di individuare tale codice ovvero se il codice indicato non è corretto. In questo caso il cedente è costretto a emettere la fattura con Iva dello Stato di cessione. In verità, il legislatore europeo sottolinea che tale situazione non inficia la gestione dell’acquisto intracomunitario se l’acquirente è in grado di dimostrare alla propria amministrazione che lo stesso possedeva al momento di effettuazione della cessione un codice identificativo valido. In questo caso, l’acquirente opererebbe la liquidazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione dei beni e il cedente dovrebbe provvedere a emettere una nota di variazione per modificare il regime della cessione intracomunitaria. 

Le conseguenze dell’iscrizione o meno al VIES dal 01.01.2020

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