La Direttiva 2018/1910/E, andando a modificare l’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli operatori richiedano al cessionario comunitario il codice identificativo Iva, verifichino anticipatamente l’iscrizione del destinatario al Vies e presentino tempestivamente gli elenchi Intrastat, pena l’obbligo di emissione di una fattura con Iva nazionale.
La modifica impone al cedente nazionale una maggiore attenzione al momento della cessione intracomunitaria. In particolare dovrà:
- richiedere al cessionario, al momento della partenza dei beni, l’indicazione sullo stesso del numero di identificazione Iva relativo alle operazioni intracomunitarie (è sufficiente una email, in quanto il legislatore unionale non ha previsto specifiche formalità);
N.B. Alcuni Stati Membri rilasciano due tipologie di codici: uno per alcune transazioni interne e un altro per le cessioni intraUE. Quello da utilizzare è quello preceduto dal suffisso alfabetico Iso di identificazione dello Stato in conformità con la direttiva Iva e presente nel sistema VIES.
- controllare, operazione per operazione, l’esistenza e la validità del codice identificativo fornito dal cliente sul sistema Vies (la banca dati unionale Vies è l’unica fonte che consente di controllare la validità del codice identificativo Iva) → http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
- provvedere alla tempestiva presentazione dei modelli Intrastat.
I suddetti adempimenti, in realtà erano, già usuali per le imprese anche se adesso la necessità è richiesta con effetti di natura sostanziale (in mancanza, l’operazione diventa imponibile) dalle norme comunitarie.
E’ chiaro, a questo punto, che l’assenza della comunicazione comporta delle conseguenze se il cedente non è in grado di individuare tale codice ovvero se il codice indicato non è corretto. In questo caso il cedente è costretto a emettere la fattura con Iva dello Stato di cessione. In verità, il legislatore europeo sottolinea che tale situazione non inficia la gestione dell’acquisto intracomunitario se l’acquirente è in grado di dimostrare alla propria amministrazione che lo stesso possedeva al momento di effettuazione della cessione un codice identificativo valido. In questo caso, l’acquirente opererebbe la liquidazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione dei beni e il cedente dovrebbe provvedere a emettere una nota di variazione per modificare il regime della cessione intracomunitaria.
Le conseguenze dell’iscrizione o meno al VIES dal 01.01.2020
Operazioni EFFETTUATE da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE | |||
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES | Cessioni di beni con invio in altro Stato Ue | Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del Dpr n. 633/1972 | |
Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (stesse considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES) | Vi rientrano anche le imprese residenti per le attività eseguite a seguito di contratti stipulati con imprese committenti non residenti localizzate in determinati Paesi (Ue, See, Paesi white list). | ||
Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES | Soggetto passivo IVA in Italia iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro paese della UE | Prestazioni fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr n. 633/1372 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA di altro Paese UE) | |
Operazioni RICEVUTA da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE | |||
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES | Cessioni di beni con invio da altro Stato membro UE con arrivo in Italia | Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del Dpr n. 633/1972 | |
Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (stesse considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES) | Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore UE) | ||
Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES | Soggetto passivo IVA in Italia iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro paese della UE | Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charg | Prestazione di servizi soggetta ad IVA in Italia mediante reverse charge (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA italiano) |