Hai intenzione di effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle facciate, ma non puoi completarli entro il 31 dicembre 2021?
Non ti preoccupare, di seguito forniamo un importante chiarimento utile sia ai committenti che alle imprese ai fini della programmazione di eventuali lavori. 

LA NORMATIVA

Come noto, l’art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha prorogato al 31.12.2021 la detrazione del 90% riconosciuta a seguito della realizzazione di interventi di recupero e restauro della facciata esterna di edifici (c.d. bonus facciate)

L’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) ha implementato l’utilizzo di questa agevolazione rendendo possibile, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo operato dall’impresa appaltatrice o per la cessione del credito.

In questo modo il committente può realizzare un vero e proprio restyling delle facciate del suo immobile, pagando soltanto il 10% della spesa. 

IL PROBLEMA TEMPORALE

Il problema con cui si stanno confrontando molte imprese e contribuenti attiene al breve arco temporale residuato per l’effettuazione dei lavori. Infatti, come abbiamo detto, il bonus facciate scade il 31 dicembre 2021 e chi ad oggi è ancora impegnato con computi metrici, accesso agli atti, sa che mai e poi mai potrà finire i lavori per quella data. 

Ecco che allora, dopo alcuni chiarimenti, la Direzione provinciale della Liguria ha risposto ad un’istanza di interpello affermando che il bonus facciate (e dunque lo sconto in fattura) è applicabile anche per i lavori che non siano conclusi al 31.12.2021, a condizione che le spese siano sostenute e documentate entro quella data. 

il Mef aveva già ritenuto possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al superbonus per i quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Il caso di specie

Il caso sottoposto all’attenzione delle direzione provinciale ligure riguarda un condominio. La società di gestione del condominio aveva intenzione di effettuare un intervento manutenzione straordinaria delle facciate, accedendo al bonus facciate del 90% con lo sconto in fattura, sapendo già però che non sarebbe stato possibile concludere materialmente i lavori nel corso 2021. 

Per ovviare a questo problema aveva, così, scelto di procedere attraverso il pagamento entro fine anno del 10% che residua dallo sconto in fattura, in modo da accedere al bonus facciate per l’intero importo dei lavori.

La risposta dell’ufficio della direzione provinciale della Liguria ha confermato la possibilità di pagare entro la fine dell’anno la parte di spesa che residua a seguito dell’applicazione dello sconto in fattura (il 10% ), così da bloccare l’agevolazione, anche se i lavori si concluderanno oltre il termine fissato dalla legge.

Si specifica, da ultimo, che questa è una risposta ad un’istanza di interpello, che in quanto tale esplica i suoi effetti nei confronti del soggetto istante. E’ anche vero che si concretizza per la prima volta quel principio enunciato nella interrogazione parlamentare e che questo sarà il primo di una lunga serie di casi. 

Speriamo l’Agenzia delle Entrate cristallizzi al più presto l’interpretazione in una circolare.