Con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le tanto attese indicazioni tecniche in relazione al “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
L’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto RIlancio) prevede in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Tale credito è previsto per i mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO.
La misura in esame sopperisce alle iniquità prodotte dall’art. 64 del c.d. “Decreto Cura Italia”, che prevedeva il credito solo per il mese di marzo e solo in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione titolari di un contratto di locazione avente ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Il Decreto Rilancio, invece, riformula la disposizione includendo nell’ambito oggettivo del credito d’imposta tutti gli immobili, a prescindere dalla categoria catastale, purché destinati allo svolgimento dell’attività (dunque, esclusi gli immobili abitativi).
Non solo, i commi 3 e 4 dell’art. 28 ampliano l’ambito soggettivo del credito, includendo anche i seguenti soggetti:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività (purché, in questo caso, si riscontri un calo del fatturato come di seguito esposto).
IMPORTANTE! La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.
ATTENZIONE! Il beneficio in esame è subordinato al fatto che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale in esame, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
E’ importante sottolineare che, in caso di fatture differite, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione riportata nel DDT o nei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Come già accennato, il credito d’imposta ammonta:
- al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30% del canone nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse (es. coworking) e affitto d’azienda.
Il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing. Al riguardo, si ritiene che l’assimilazione operata riguardi i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito qui in commento, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
IMPORTANTE! Per potere fruire del credito d’imposta è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Come noto, l’art. 122 del “Decreto Rilancio” permette, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta mediante compensazione in F24, di optare per la cessione al locatore dell’immobile conseguendo così un corrispondente sconto sul canone dovuto. Facendo un esempio, il conduttore che paga un canone di locazione di € 1.000 può beneficiare (al ricorrere di tutti i presupposti esaminati) di un credito d’imposta di € 600 utilizzabile nei seguenti modi:
- in compensazione mediante F24;
- cederlo al locatore che conseguentemente sconterà il canone.
In questo modo il contribuente andrebbe a pagare € 400 anziché € 1.000.
E’ importante sottolineare che per ottenere lo sconto, sarà necessario aver pagato preventivamente la differenza (nell’esempio i € 400) poiché laddove non intervenga il pagamento sarà preclusa la stessa cessione.
IMPORTANTE! Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione
Infine, precisiamo che il credito d’imposta in esame non è cumulabile con quello previsto dall’art. 64 del “Decreto Cura Italia” per il solo mese di marzo. Pertanto, chi abbia già fruito del “Tax credit negozi e botteghe” nel mese di marzo, non potrà beneficiare nuovamente del credito per il medesimo mese ai sensi dell’art. 28 Decreto Rilancio.