Con il Provvedimento 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le attesissime linee guida in ordine al contenuto informativo, alle modalità e ai termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto RIlancio”). 

Prima di procedere all’enunciazione delle “istruzioni”, conviene rispolverare il contenuto dell’art. 25 citato. 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’art. 25 riconosce ai soggetti titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, che: 

  • esercitano attività d’impresa
  • esercitano attività di lavoro autonomo
  • sono titolari di reddito agrario,

un contributo a fondo perduto

N.B. Non possono beneficiare del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162.bis del TUIR;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia;
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (c.d. professionisti ordinistici).

Il contributo è riconosciuto subordinatamente all’avvenuto calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto all’analogo ammontare del mese di aprile 2019

APRILE 2019 2/3 APRILE 2019 APRILE 2020 SPETTANZA
€ 10.000 € 6.667 € 1.000
€ 10.000 € 6.667 € 7.000

Una volta accertato il calo del fatturato, il contributo viene quantificato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e analogo ammontare di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: 

% RICAVI/COMPENSI 2019
20%  fino a € 400.000
15% se superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
10% se superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

A titolo esemplificativo: 

  • impresa con ricavi 2019 di  € 350.000
  • fatturato aprile 2019 di € 35.000
  • fatturato di aprile 2020 di € 6.000

In questo caso ricorre il calo del fatturato che ammonta ad € 29.000 (35.000 – 6.000). Essendo un soggetto con ricavi inferiori a € 400.000, vedrà applicata la percentuale più alta, beneficiando dunque di un contributo pari ad € 5.800 (20% di € 29.000).

Il contributo, viene comunque riconosciuto per un importo non inferiore a: 

  • € 1.000 alle persone fisiche
  • € 2.000 ai soggetti diversi dalla persone fisiche.

Di conseguenza, laddove l’importo del contributo sia inferiore a € 1.000 (€ 2.000 se persona giuridica) il contribuente beneficerà comunque del minimo di 1.000 euro (2.000 euro se persona giuridica). 

Occorre precisare che i soggetti con inizio attività tra GENNAIO e APRILE 2019:

  • se la differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e fatturato e corrispettivi di aprile 2019 è negativa, si moltiplicherà la differenza per la percentuale di riferimento; 
  • se la predetta differenza è pari a zero o positiva, viene riconosciuto il contributo minimo di € 1.000 e € 2.000 a seconda che si tratti di persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica. 

I soggetti con inizio attività da MAGGIO 2019, parimenti, beneficiano del contributo minimo (€ 1.000 o € 2.000). 

ISTANZA, MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE

La richiesta del contributo deve essere effettuata mediante presentazione di un’istanza in via telematica accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

L’avvio della procedura è prevista per lunedì 15 giugno e terminerà giovedì 13 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l’attività del de cuius, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020). 

Nel caso in cui il contributo sia superiore a € 150.000 è richiesta l’autocertificazione di regolarità antimafia e l’istanza va presentata via PEC con firma digitale. 

IMPORTANTE! Visto il massiccio rigetto di istanze per le indennità di € 600 da parte dell’INPS proprio in relazione all’errata indicazione dell’IBAN del beneficiario, si richiede particolare attenzione nell’inserimento dell’IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.

Infine, per ogni istanza presentata vengono messe a disposizione due ricevute

  • 1° ricevuta, che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza ed è contestuale all’inoltro dell’istanza; 
  • 2° ricevuta, che attesta l’ “accoglimento” dell’istanza e il mandato di pagamento del contributo. 

Considerando che questa seconda ricevuta interviene entro 7 giorni lavorativi dall’inoltro dell’istanza, si ritiene che l’erogazione del contributo avvenga nel giro di circa 10 giorni dalla presentazione della domanda (non dunque, come si era ipotizzato, al termine della procedura prevista per l’inoltro, e cioè il 13 agosto). 

Se l’istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Naturalmente sono tempistiche soggette a slittamenti inevitabili data la mole di domande che sicuramente perverranno all’amministrazione finanziaria.