Gli obblighi organizzativi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevedono che l’imprenditore non individuale debba implementare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e si debba attivare senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi. Tale norma è in vigore già dal 16 marzo scorso e quindi l’imprenditore ha già attualmente l’obbligo di istituire detto assetto.

Obblighi dell’imprenditore

Sono previsti inoltre specifici obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario, i quali hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

L’innovazione più significativa della riforma della crisi d’impresa è l’introduzione di una procedura d’allerta e di composizione assistita della crisi. Il sistema di allerta si basa su obblighi organizzativi in capo all’imprenditore e su obblighi di segnalazione posti in capo a determinati soggetti.

L’Ocri

Il nuovo codice introduce anche l’istituzione degli Ocri, Organismo di composizione assistita della crisi, insediati presso le Camere di commercio, che saranno formati da un collegio di tre esperti nominati dal tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa, dalla camera di commercio territorialmente competente e da un’associazione di categoria rappresentativa del settore dell’impresa in crisi. L’Ocri sarà la sede in cui verranno esaminate ed affrontate le ragioni della crisi, in funzione di una tempestiva trattazione degli elementi di crisi.

In presenza di fondati indizi dello stato di crisi, gli organi di controllo interno (collegio sindacale, sindaco o revisore) ovvero i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Agente della Riscossione) attivano la procedura di allerta, mediante una segnalazione all’Ocri. L’organismo deve attivarsi entro tre giorni dalla segnalazione ricevuta al fine di ottenere la nomina del collegio di esperti.