Fatturazione elettronica operazioni con San Marino
È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali
tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.
Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS).
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Certificazione corrispettivi luci votive
Il decreto ha previsto che per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Per tali prestazioni permane l’obbligo di certificazione del corrispettivo di cui all’art. 1, DPR n. 696/96.
Tali disposizioni sono applicabili dall’1.1.2019.
Termine emissione della fattura
Il Decreto Crescita ha stabilito che, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.
Imposta di bollo virtuale fatture elettroniche
Per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo Sdi dall’1.1.2020, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.
Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia è applicabile la sanzione del 30% dell’importo non versato.