Il Decreto Crescita ha previsto l’estensione del regime del realizzo controllato” (valutazione delle azioni e quote ricevute a seguito del conferimento in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento).

Ora, tale regime è applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ovvero non incrementa, in virtù di un obbligo legale /vincolo statutario, la percentuale di controllo, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% (2% se società quotata) ovvero una partecipazione al capitale superiore al 25% (5% se società quotata). Per i conferimenti di partecipazioni in società esercenti esclusivamente / prevalentemente l’attività di assunzione di partecipazioni tali percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’attività commerciale e si determinano, con riferimento al conferente, tenendo conto dell’eventuale “demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”:
  • le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

È inoltre previsto che, ai fini della sussistenza del requisito PEX di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, è richiesto l’ininterrotto possesso della partecipazione al sessantesimo (in luogo del dodicesimo) mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.