Modifiche al regime forfettario

Il Decreto Crescita ha confermato la modifica che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte.

La previsione in esame è applicabile dall’1.1.2019.

I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

È confermata la modifica che prevede l’estensione dell’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati anche agli imprenditori individuali e lavoratori autonomi che applicheranno la c.d. “flat tax”, ossia che:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi e percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno;
  • dal 2020 applicano al reddito d’impresa e lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP pari al 20%.

 

Obblighi informativi per i contribuenti forfettari

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Ora, tali obblighi informativi sono individuati escludendo dati e informazioni:

  • già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;
  • da comunicare e dichiarare all’Agenzia dal contribuente e altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli.