Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza dei lavoratori e contrastare il lavoro irregolare, a partire dal 21 dicembre 2021 scatta l’obbligo per le imprese di COMUNICARE PREVENTIVAMENTE i rapporti di LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante SMS o posta elettronica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (ogni Itl ha predisposto un indirizzo dedicato di posta elettronica a cui inviare il messaggio, ad esempio per la provincia di Arezzo la mail è mailto:ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it).
Ai sensi dell’art. 2222 c.c., per lavoratori autonomi occasionali, si intende i soggetti che svolgono, con lavoro prevalentemente proprio e senza nessun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente: tale attività, inoltre, deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.
A tal riguardo, il suddetto obbligo interessa ESCLUSIVAMENTE i committenti che operano in qualità di imprenditori e riguarda i rapporti lavorativi iniziati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 : pertanto in questi casi, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere fatta prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Cosa inserire nella comunicazione?
- Dati del committente e del prestatore.
- Luogo della prestazione.
- Sintetica descrizione dell’attività.
- Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
- Data di inizio della prestazione e l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
In caso di mancata o ritardata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale, la quale potrà applicarsi anche laddove il rapporto lavorativo continui oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.