La legge n. 54/1977 “Disposizioni in materia di giorni festivi” stabilisce che la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale del 4 Novembre è stata spostata alla prima domenica di Novembre.

Ne consegue che il 4 Novembre è considerato giorno non festivo e quindi:

  • spetta ai lavoratori la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica;
  • oppure l’alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva.

Quindi per la prima domenica di Novembre, la maggior parte dei contratti collettivi ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica, e cioè:

  • la normale retribuzione giornaliera; 
  • in aggiunta una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

Pertanto ai lavoratori con paga mensile spetta un’ulteriore quota di retribuzione giornaliera pari a 1/26 della paga mensile.

Tale trattamento si applica ad alcuni settori, quali ad esempio il CCNL Metalmeccanica Artigianato e Orafi Artigianato, etc.

In genere sono i CCNL che riportano l’elenco delle festività nazionali ed infrasettimanali e prevedono anche le modalità di gestione della prestazione lavorativa nell’ambito di dette giornate.