Come noto, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tale fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

Sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato ad IVA (la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA), quali: 

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Fino al 31.12.2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, è prevista l’irrogazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg, la sanzione suddetta è invece ridotta alla metà, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 gg, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo

LE NOVITÀ DAL 01.01.2020

Con l’art. 12-novies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante procedure automatizzate, in relazione alla natura ed all’importo delle fatture. 

L’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 124/2019 introduce, in luogo del mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, una specifica procedura di comunicazione telematica tra Agenzia delle Entrate atta a definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo. In altre parole, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere riliquidato dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni contenute nella fattura. 

In tal caso, la sanzione amministrativa irrogata viene ridotta ad un terzo (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%). 

Per quanto concerne gli interessi, invece, saranno comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 

ATTENZIONE! Se entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo

Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, resta applicabile la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta che comporta altresì la solidarietà del destinatario del documento, solidarietà esclusa solo mediante regolarizzazione nei 15 gg dal ricevimento della fattura irregolare. 

Le novità introdotte dal decreto fiscale trovano applicazione per le fatture inviate attraverso il sistema di interscambio dal 1° gennaio 2020. Per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continua a valere la disciplina ordinaria. 

Riassumiamo quanto detto nella tabella seguente. 

SANZIONE BASE

  • Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggior imposta (art. 25 del D.p.r. 642/1972); 
  • Chi riceve la fattura “irregolare” è obbligato in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative; la solidarietà viene meno se, entro 15 gg dalla data del ricevimento del documento, questo è presentato all’ufficio competente e regolarizzato col pagamento della sola imposta (art. 22 del D.p.r. 642/1972).

PROCEDURA DI PAGAMENTO

  • Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre è effettuato entro il 20 del primo mese successivo. L’Agenzia rende nota l’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate attraverso lo Sdi, riportando l’informazione nel cassetto fiscale del contribuente; 
  • il versamento può essere effettuato con il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure con F24
  • Le fatture elettroniche riportano l’annotazione di assolvimento dell’imposta “ai sensi del Dm 17 giugno 2014” (art. 6, Dm 14 giugno 2014, modificato dal Dm 28 dicembre 2018). 

DAL 01.01.2020

  • L’Agenzia delle Entrate integra le fatture inviate tramite Sdi dal 01.01.2020 prive dell’annotazione sul bollo; 
  • In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’Agenzia comunica con modalità telematiche al contribuente l’imposta da versare (eventualmente integrata) con sanzioni (30% ridotto al 10%)  e interessi. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 gg, comporta l’iscrizione a ruolo;
  • Se i dati delle fatture non sono sufficienti per la riliquidazione automatizzata, si applica il D.p.r. 642/1972 (art. 12-novies, D.L. 34/2019, modificato dal decreto fiscale D.L. 124/2019). 

Nell’iter parlamentare di conversione in legge del D.L. 124/2019 è stata introdotta la seguente modifica all’art. 17: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.