Come noto, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tale fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
Sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato ad IVA (la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA), quali:
FATTISPECIE | RIFERIMENTO NORMATIVO | APPLICAZIONE O MENO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 77,47 |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo | Artt. 2, 3, 4 e 5 del Dpr. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale | Artt. da 7 a 7-septies del Dpr. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc.) | Art. 15 del Dpr. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Operazioni esenti | Art. 10 del Dpr. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. | Nota Agenzia delle Entrate del 26.01.2001, n. 6/E e nota Ministero delle finanze del 7.12.1974, n. 432130 | Soggette ad imposta di bollo se presentate da: - amministratori; - prestatori attività lavorative a progetto; - parasubordinati in genere - lavoratori autonomi N.B. Sono esenti da imposta di bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti. |
Esportazioni di beni | Art. 8, lett. a) e b), del Dpr. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al Dpr. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586 | Sono esenti da imposta di bollo: - le esportazioni dirette - le esportazioni indirette - le esportazioni triangolari |
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento | Art. 8 lett. c) del Dpr. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo. ATTENZIONE! Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni (con esclusione delle prestazioni di servizi) certamente destinate a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempreché ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755) |
Cessioni intraUE di beni | Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993 | Sono esenti dall’imposta di bollo: - le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n.331/1993; - le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n.331/1993. |
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | Art. 8-bis del Dpr. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1.8.1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4.10.1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11.4.1973, n. 233-316/30819/8 | Soggette ad imposta di bollo |
Servizi internazionali | Art. 9 del Dpr. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6.6.1978, n. 290586 | Soggette ad imposta di bollo ad eccezione dei servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente esportazione di merci |
Note di credito (variazioni in diminuzione) | Art. 26 Dpr. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: - senza indicazione dell’IVA; - riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA. |
Note di debito (variazioni in aumento) | Art. 26 Dpr. n. 633/1972 | Costituiscono delle fatture integrative. Di conseguenza, seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo. |
Fatture miste | Risoluzione 3.7.2001, n. 98/E | Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47. |
Contribuenti in regime minimi/forfettari | Circolare 28.1.2008, n. 7/E e risoluzione 3.10.2008, n. 365/E | Soggette ad imposta di bollo |
Reverse charge | Circolare 29.12.2006, n. 37/E, Art. 17 del Dpr. n. 633/1972 e Art. 46 del D.L. n. 331/1993 | Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti areverse charge sono esentidall’imposta di bollo in considerazionedel fatto che risultano comunque“assoggettati” ad IVA(ancorché debitore dell’imposta sia ilcessionario/committente). Attenzione! Rientrano in tale fattispecie anche i casidi reverse charge cd. “interno” previstidall’art. 17, sesto comma, del Dpr. n.633/1972 (ad es. subappalto in edilizia,cessioni di fabbricati con opzione perl’assoggettamento ad IVA effettuate neiconfronti di soggetti passivi IVA, ecc.),nonché le cessioni di rottami di cui all’art.74, commi settimo e ottavo, del Dpr. n.633/1972. |
Autofattura | Art. 17, secondo comma, del Dpr. n. 633/1972 | Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo. |
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali | Artt. 71 e 72 del Dpr. n. 633/1972 | Esenti da imposta di bollo |
Fatture emesse da agenti assicurativi per le provvigioni spettanti | Legge 29.10.1961, n. 1216 | Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni. |
Regimi speciali c.d. “base da base” | Art. 74-ter del Dpr. n.633/1972 e D.L. 23.2.1995. n. 41 | Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l’eventuale margine negativo): - il regime dei beni usati; - il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE). |
Regimi monofasici | Artt. 2 e 74 del Dpr. n. 633/1972 | Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”): - la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; - le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del Dpr. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11.4.1990, n. 390206 e 28.12.1994, n. 64/E); - la cessione o ricariche di schede telefoniche; - la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; - la cessione di valori bollati; - la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali. |
Fino al 31.12.2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, è prevista l’irrogazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg, la sanzione suddetta è invece ridotta alla metà, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 gg, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
LE NOVITÀ DAL 01.01.2020
Con l’art. 12-novies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante procedure automatizzate, in relazione alla natura ed all’importo delle fatture.
L’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 124/2019 introduce, in luogo del mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, una specifica procedura di comunicazione telematica tra Agenzia delle Entrate atta a definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo. In altre parole, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere riliquidato dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni contenute nella fattura.
In tal caso, la sanzione amministrativa irrogata viene ridotta ad un terzo (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%).
Per quanto concerne gli interessi, invece, saranno comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
ATTENZIONE! Se entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. |
Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, resta applicabile la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta che comporta altresì la solidarietà del destinatario del documento, solidarietà esclusa solo mediante regolarizzazione nei 15 gg dal ricevimento della fattura irregolare.
Le novità introdotte dal decreto fiscale trovano applicazione per le fatture inviate attraverso il sistema di interscambio dal 1° gennaio 2020. Per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continua a valere la disciplina ordinaria.
Riassumiamo quanto detto nella tabella seguente.
SANZIONE BASE |
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PROCEDURA DI PAGAMENTO |
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DAL 01.01.2020 |
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Nell’iter parlamentare di conversione in legge del D.L. 124/2019 è stata introdotta la seguente modifica all’art. 17: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.”