Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.
Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di famiglia e politiche sociali.
TITOLO IV – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.
SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022
Art. 1, commi 357-358: NORME IN MATERIA DI ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
Queste le principali novità:
- La misura di base dell’Assegno Unico per ciascun figlio maggiorenne a carico con disabilità, viene assimilata – permanentemente . a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico.
- La maggiorazione dell’Assegno Unico prevista per ciascun figlio minorenne a carico con disabilità viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni con disabilità, fino ai 21 anni di età.
- Viene elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
- Viene introdotto un incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno.
- Viene introdotto un incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, a condizione che vi sia un ISEE inferiore o pari a 40mila euro e un nucleo familiare con almeno tre figli.
IMPORTANTE! Per quanto riguarda l’attestazione ISEE, l’art. 1 comma 323 prevede che – a partire dal 1° luglio 2023 – la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga principalmente in modalità precompilata ( nonostante rimanga comunque la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria).
Art. 1, commi 283-292: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA
Vediamole singolarmente nel dettaglio:
QUOTA 103:
In via sperimentale per il 2023, viene introdotta la Pensione anticipata flessibile, cosiddetta QUOTA 103, secondo la quale:
- Si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
- E’ previsto, al fine del conseguimento del requisito contributivo, che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente.
- I soggetti che conseguono il diritto entro il 31/12/2023 possono presentare la domanda per il suddetto trattamento anche successivamente.
IMPORTANTE! La Pensione anticipata flessibile viene introdotta per i regimi pensionistici relativi:
- ai lavoratori dipendenti pubblici e privati.
- ai lavoratori autonomi e parasubordinati, limitatamente alle forme gestite dall’INPS.
OPZIONE DONNA:
Il trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” viene prorogato, con le seguenti modifiche:
- Le lavoratrici devono aver maturato – entro il 31/12/2022 – un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
- Le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa: per tali lavoratrici il requisito minimo anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.
APE SOCIALE:
La possibilità di usufruire dell’Ape Sociale viene prorogata fino al 31/12/2023.
INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:
Viene prevista la facoltà per il lavoratore dipendente pubblico o privato che abbia raggiunto/raggiunga entro il 31 Dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico Quota 103, di richiedere al Datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica.
In questo caso, il lavoratore dipendente rinuncia all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e riceve direttamente in busta paga il valore della quota stessa.
IMPORTANTE! La norma demanda a un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1, commi 313-321: DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTA’ E INCLUSIONE LAVORATIVA
Viene previsto che la misura del Reddito di Cittadinanza sia riconosciuta – per l’anno 2023 – nel limite massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui – all’interno del nucleo familiare – siano presenti:
- persone con disabilità.
- minorenni.
- persone con almeno 60 anni d’età.
Inoltre:
- Viene disposto l’obbligo – per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale – di seguire un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per sei mesi.
- L’erogazione del reddito di cittadinanza per i beneficiari di età compresa tra i 18 e 29 anni – che non hanno portato a compimento l’obbligo scolastico – è subordinata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.
- Nel caso in cui vengano stipulati contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3mila euro lordi.
ATTENZIONE! Il Reddito di cittadinanza non verrà più riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2024.
Art.1, comma 365: RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene prorogata al 31 Dicembre 2025 la detrazione fiscale del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, ed è calcolata sui seguenti limiti di importo:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
- 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
ATTENZIONE! La Legge di Bilancio precisa che per l’approvazione dei lavori nel condominio, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
TITOLO III- MISURE FISCALI: Art. 1, commi 74-75: PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN FAVORE DI COLORO CHE NON HANNO COMPIUTO 36 ANNI
Vengono prorogate – per l’anno 2023 – le misure previste per agevolare l’acquisto della prima casa a favore dei soggetti che:
- Non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.
- Hanno un ISEE inferiore a 40mila euro.