È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.69 del 21/05/21 in conversione del Decreto Sostegni.
Tra le novità apportate vi è l’articolo 6-quinquies con il quale si dispone della proroga per il 2021 dell’innalzamento da € 258,23 ad € 516,46 del valore dei “Fringe Benefits” ovvero quei beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Tali fringe benefits sono riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
Sono un esempio:
- buoni acquisto e buoni carburante
- generi in natura prodotti dall’azienda
- auto ad uso promiscuo, alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e prestiti aziendali
- uso di beni di proprietà dell’azienda: telefono aziendale, pc, tablet ecc.
- polizze assicurative extra professionali
Va comunque considerato che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, tale concorrerà interamente a formare il reddito imponibile.