Vi ricordate i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsti dal Decreto Rilancio? Ebbene, a distanza di qualche mese sono intervenuti la Circolare n. 20/E e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi del 10 luglio, con cui sono stati sciolti alcuni (non tutti) dubbi applicativi e si sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in esame. Ma andiamo con ordine.
In questo primo contributo analizzeremo il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del Decreto Rilancio.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)
Se ricordate, l’art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione al Senato della Repubblica (c.d. Decreto Rilancio), prevede un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 (di seguito, “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”).
La Circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E fornisce importanti chiarimenti in ordine alla platea dei soggetti beneficiari di tale credito. Infatti, sebbene la norma faccia un generico riferimento ai “soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazione, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”, la relazione illustrativa chiarisce che il credito d’imposta in esame è previsto in relazione alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che il novero dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Per attività aperte al pubblico, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, si intendono tutte quelle attività svolte in un luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo (si veda la tabella codici ATECO riportata a pag. 5 della circolare n. 20/E, scaricabile in fondo alla pagina).
Dopodiché, la circolare passa all’esame dell’ambito oggettivo di applicazione, facendo un’interessante suddivisione tra:
- interventi agevolabili, cioè tutti quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento del virus, tra cui rientrano espressamente:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (c.d. “arredi di sicurezza”).
- investimenti agevolabili, vale a dire quelli connessi ad attività innovative, tra le quali sono annoverabili quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. A titolo esemplificativo, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (dunque anche prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio), per un massimo di 80.000 euro. Pertanto il credito non potrà eccedere i 48.000 euro
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione tramite mod. F24; o, in alternativa
- entro il 31.12.2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, come detto, ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in esame. A tal fine, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Con successiva risoluzione sarà istituito un apposito tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del mod. F24.
Per quanto concerne invece la cessione del corrispondente credito, il provvedimento stabilisce che essa debba intervenire tramite apposita comunicazione resa tramite la piattaforma presente nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere il credito d’imposta ad altri soggetti; il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo i medesimi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo accettazione della cessione.
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N° 20/E del 10 luglio 2020