La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 conferma l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, delle novità in materie di bonus Renzi.
NOVITÀ SOSTANZIALI
- innalzamento della misura del bonus che passa da 80 euro a 100 euro (credito IRPEF);
- incremento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena da 24.600 euro a 28.000 euro;
- introduzione di un ulteriore sostegno al reddito sotto forma di detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro (che riduce l’imposta del lavoratore).
PERIODO
- l’incremento del bonus trova applicazione per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020;
- l’ulteriore detrazione per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
AMBITO SOGGETTIVO
- titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e
- alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR)
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs 124/1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
REQUISITI
- Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
- imposta lorda positiva:
- determinata sul reddito da lavoro;
- al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.
↓
Il trattamento integrativo spetta in misura piena:
- pari a 600 euro per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
- pari a 1.200 euro a decorrere dal 2021.
- Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati:
Da calcolarsi secondo la seguente tabella:
REDDITO ANNUO COMPLESSIVO | ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE SPETTANTE |
28.000 < RC ≤ 35.000 | 480 + 120 x (35.000 − RC) / 7.000
|
35.000 < RC ≤ 40.000 | 480 x (40.000 − RC) / 5.000
|
> 40.000 | 0 |
N.B. Vengono riconosciuti, in via automatica, dal sostituto d’imposta. Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate.
NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO
- il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione del trattamento (oltre che del bonus Renzi) anche qualora i lavoratori dipendenti, che fruiscono di ammortizzatori sociali/congedi parentali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, risultino incapienti (con un’imposta positiva al netto delle altre detrazioni).
N.B. Il bonus, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro, artt. 19 -22 D.L. n. 18 del 2020, è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile.