L’Agenzia delle Entrate, con la  circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020,  recante “Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri” ha fornito nuove delucidazioni che tengono anche conto dei contributi e delle segnalazioni di criticità pervenuti da operatori e commentatori. 

Come noto, dal 1° gennaio 2020 è stato esteso l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche ai contribuenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro. 

Tale obbligo può essere adempiuto con l’acquisto di un registratore telematico oppure utilizzando la procedura web  “Documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi“.  L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare, ha espresso i seguenti chiarimenti:

  1. La descrizione nel documento commerciale è obbligatoria, può essere sintetica ma deve essere sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” ovvero “pasto completo”; 
  2. Il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente (c.d. documento commerciale valido ai fini fiscali) qualora questi ne abbia fatta richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione
  3. Il documento commerciale va sempre rilasciato al cliente sia in caso di utilizzo di registratore telematico che di procedura web;
  4. Nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso. Al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA – e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente (con un annotazione) sul documento commerciale già emesso; 
  5. Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commercialeperfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA richiamando gli elementi identificativi (numero documento, descrizione, importo) di quello precedente;
  6. Le soluzioni nn. 4 e 5 sono valide a meno che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA;
  7. Possibilità di emettere un documento commerciale recante la dicitura “non riscosso”, atto ad una successiva fattura “differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  8. Necessità che, per le procedure di reso e annullo, le stesse forniscano gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso. Si evidenzia, infatti, che il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere: in tali casi, l’esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS o un codice generico (es. ND);

Si segnala che sulle problematiche di ordine più prettamente tecnico-operativo riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico), il servizio “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” cui si rinvia per tutti i dettagli del caso e l’eventuale integrazione di quanto riportato in questa sede.

Per ulteriori informazioni rinviamo all’informativa CORRISPETTIVI ELETTRONICI: GLI OBBLIGATI DAL 01.01.2020