OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE

 

Gli esportatori abituali (vale a dire tutti quei soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari totale) che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, sono tenuti ad emettere la dichiarazione d’intento.

L’esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione d’intento, rimane obbligato all’osservanza dei seguenti adempimenti: 

 

  • trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, cui seguirà il successivo rilascio della ricevuta telematica contenente il c.d. protocollo di ricezione;

 

 

  • verifica dell’importo complessivamente fatturatogli senza IVA, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento. 

 

Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione d’intento, deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato. 

 

NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

L’esportatore abituale non è più tenuto a: 

  • consegnare o spedire, prima dell’effettuazione dell’operazione, la dichiarazione al fornitore / prestatore, ovvero alla Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate;
  • numerare, annotare e registrare, entro i successivi 15 giorni, gli estremi delle dichiarazioni d’intento emesse. 

 

ATTENZIONE! Sebbene non più obbligato alla consegna materiale, si consiglia all’esportatore abituale di continuare ad inviare tramite mail al fornitore il modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione. 

 

OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE

 

Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto a: 

 

 

oppure consultando le informazioni contenute all’interno del proprio Cassetto Fiscale nell’area “Comunicazioni”

 

  • indicare nella fattura di vendita emessa (Campo: OGGETTO o CAUSALE) gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d’intento ricevute e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/1972). 

 

 

Fac-simile indicazione su fattura emessa: 

Non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da Vs. dichiarazione protocollo n. ______________

 

NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Il fornitore dell’esportatore abituale non è più tenuto a:

  • numerare, conservare e annotare entro 15 giorni gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute in apposito registro; 
  • riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale (quadro VI).

 

ATTENZIONE! In caso di compilazione del campo 2 del modello, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione d’intento, ha l’onere di verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto dichiarato nella dichiarazione stessa.

 

SANZIONI

 

Sono state apportate modifiche anche al regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni d’intento, reintroducendo la sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta per ogni violazione. 

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili in mancanza di dichiarazione d’intento. In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.
Cessionario/committente che emette dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione) In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.
Acquisto/importazione senza applicazione dell’Iva in misura superiore al plafond disponibile  In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura)
Cedente /prestatore che effettua operazioni non imponibili senza aver previamente riscontrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.  In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.