Il Decreto Sostegni 1 è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato in GU nella legge 69/2021 con alcune rilevanti novità rispetto all’impianto originario in tema di misure a favore delle imprese, sostegno al lavoro e contrasto alla povertà.
Passiamo in rassegna le principali integrazioni avvenute in sede di conversione.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Regolarizzazione IRAP senza sanzioni
Una prima misura in favore delle imprese introdotta in fase di conversione del decreto in legge è rappresentata dalla proroga del versamento dell’IRAP. Ci sarà infatti tempo fino al 30 settembre 2021 per l’eventuale regolarizzazione (senza sanzioni) del mancato versamento IRAP avvenuto in violazione dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti europei.
Recentemente la Commissione UE ha peraltro modificato il Quadro temporaneo prorogandolo fino al 31 dicembre 2021 e portando il limite massimo degli aiuti fruibili a 1,8 milioni di euro.
Il decreto Sostegni ha inoltre precisato che le imprese operanti in un medesimo Stato membro e controllate direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto (ad esempio mediante influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria) vanno considerate impresa unica ai fini della verifica del massimale di 1,8 milioni di euro di aiuti fruibili.
Il suddetto limite di 1,8 milioni si applica, oltre al taglio IRAP, anche tenendo conto di altri contributi previsti in questo periodo emergenziale come i vari contributi a fondo perduto, credito di imposta per adeguamento degli ambienti lavorativi, tax credit affitti etc.
Rivalutazione agevolata
L’art. 1-bis del decreto Sostegni inserisce un nuovo comma 4-bis nell’art. 110 del decreto legge 104/2020, disponendo che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (pertanto nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021).
In questo ultimo caso vanno tuttavia rilevate due novità:
- Possono essere rivalutati solamente i beni non oggetto di analoga procedura nel bilancio precedente;
- Viene esclusa la possibilità di affrancare il saldo attivo mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% e di fruire del riconoscimento degli effetti fiscali in virtù del versamento di una imposta sostitutiva del 3%.
In sostanza, la rivalutazione può essere ammessa ai soli fini civilistici per incrementare il patrimonio netto.
Esenzione prima rata IMU
Gli emendamenti parlamentari hanno ampliato la platea dell’esenzione del pagamento della prima rata IMU. Agli immobili in cui hanno sede le attività turistico-ricreative e di intrattenimento si aggiungono ora tutti gli operatori economici che hanno i requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 decreto legge 41/2021 (si prescinde dunque ora dal comparto produttivo di appartenenza).
L’agevolazione spetta dunque a tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione e tutte le imprese agricole, alle seguenti condizioni:
- essere titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
- avere avuto nell’anno 2020 un calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi rispetto alla stessa media mensile del 2019;
- aver conseguito un massimo di 10 milioni di ricavi e compensi nel 2019.
Se la partita IVA è stata attivata dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione compete a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito del calo di fatturato medio mensile.
Fondo Perduto
La data del 28 maggio ha rappresentato il termine ultimo sia per la presentazione della domanda di fondo perduto previsto del decreto Sostegni 1, sia per rimuovere eventuali anomalie e correggere le istanze attualmente sospese, inviando quando possibile una comunicazione sostitutiva.
Non pochi sono risultati i casi di istanza sospesa, legati soprattutto all’assenza delle comunicazioni di liquidazioni periodiche Iva o alla incongruenza con i dati dichiarati sulle dichiarazioni dei redditi, o finanche con i dati acquisiti dalle Entrate mediante i processi di trasmissione delle fatture elettroniche.
Aiuti per le start-up
Una ulteriore novità rispetto al testo ordinario del decreto è rappresentata dal contributo a fondo perduto in favore delle start-up con apertura della partita Iva nel 2018 e inizio attività nel 2019, anche in assenza di calo del fatturato.
Nello specifico, l’aiuto viene previsto fino a un massimo di 1.000 euro in favore delle imprese a cui non sarebbe spettato il fondo perduto previsto dal decreto legge 41/2021 in quanto non è stato possibile rispettare il requisito del calo del fatturato nel confronto tra media mensile 2020 e media mensile 2019.
Permane la necessità del rispetto delle altre condizioni previste per l’erogazione del contributo, come il limite dei ricavi a 10 milioni di euro.
Si dovrà in ogni caso attendere un apposito decreto del Ministero dell’Economia che andrà ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo.
Canoni di locazione detassati
In caso di canoni di locazione non percepiti su immobili abitativi, comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, la possibilità di non pagare l’IRPEF viene estesa ai contratti stipulati prima del 2020.
Già da quest’anno dunque, nella prossima dichiarazione dei redditi, si potrà evitare di indicare i canoni non percepiti e contestati, anche se relativi a contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020.
Viene inoltre introdotta una disposizione riferita alla ricontrattazione delle locazioni commerciali: se il locatario ha subito una significativa riduzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi a causa delle restrizioni COVID-19, il locatore viene invitato a collaborare con il locatario stesso per la rideterminazione del canone di locazione pattuito. Si precisa che tale invito non costituisce un preciso obbligo giuridico ma solo una estensione del principio di buona fede nel rapporto contrattuale.
Superbonus, l’Iva non detraibile rientra nel computo del tetto massimo
Con la nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare (articolo 6-bis del decreto), viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (art. 119 decreto-legge 34/2020) deve essere considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate con circolare 30/E/2020 aveva infatti già avuto modo di chiarire, richiamando l’art. 110 del TUIR, che il costo fiscale degli interventi a cui parametrare il Superbonus deve essere determinato secondo gli ordinari criteri per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dalla citata norma, in modo del tutto indipendente dalla modalità di determinazione del reddito, ordinarie o forfetarie, da parte del contribuente.
Commercio su aree pubbliche, prorogata la concessione
Vengono prorogate fino al 30 ottobre 2021 le autorizzazioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo quanto disposto dal nuovo art. 26-bis del decreto Sostegni.
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Integrazione al reddito
- Per la Cassa integrazione ordinaria viene prevista la possibilità di richiedere fino a un massimo di 13 settimane per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
- Per la Cassa integrazione in deroga, invece, fino a ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
- Per la Cassa integrazione operai agricoli (CISOA) si ha invece una proroga fino a un massimo di 120 giorni fino al dicembre 2021.
In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 8, che prevede la possibilità di concedere gli ammortizzatori Covid-19 previsti dal decreto Sostegni in continuità con quelli della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), a patto che il datore di lavoro abbia fruito in modo integrale delle settimane a disposizione prima del 1° aprile.
La norma fa dunque riferimento al concetto di ‘fruizione’, nel senso che le aziende per poter anticipare, rispetto al 1° aprile, devono aver completamente e sostanzialmente esaurito le precedenti 12 settimane.
Contratti a termine rinnovabili
La pandemia ha inevitabilmente posto in primo piano la necessità di allentare le maglie della legislazione dei contratti a tempo determinato. L’art. 17 del decreto Sostegni, convertito in Parlamento, prevede la possibilità per le imprese di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza dover applicare le rigide causali previste dal d.lgs. 81/2015. In ogni caso resta ferma la durata complessiva di 24 mesi che non può essere superata.
È importante precisare che la legge di conversione ha confermato che non si deve tenere conto dei rinnovi o proroghe già usati per effetto dei precedenti interventi emergenziali. In questo modo, quindi, si consente alle imprese di ‘azzerare il contatore’ e concordare un ulteriore rinnovo o una nuova proroga, sempre nei limiti dei 12 mesi e restando nell’ambito di un rapporto che complessivamente non dovrà superare i 24 mesi.
Beni e servizi offerti ai dipendenti, raddoppiata la soglia di non imponibilità
Viene aumentato anche per il periodo di imposta 2021 il limite di esenzione dei benefit erogati dal datore di lavoro: saranno 516,46 euro al posto degli ordinari 258,23. In sostanza, un raddoppio della soglia al di sotto della quale i beni e servizi ceduti o prestati a titolo gratuito ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito; in ogni caso, però, se il limite viene superato l’intero valore diventa completamente imponibile in capo al dipendente.
Tra i beni e servizi che rientrano nel calcolo utile al raggiungimento della nuova soglia rientrano anche auto, motocicli e ciclomotori dati in uso promiscuo al dipendente, i mutui e prestiti concessi a tassi vantaggiosi, i fabbricati offerti in comodato d’uso e i servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente.
La cessione dei beni e la prestazione di servizi possono essere effettuate anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico (buoni spesa o buoni carburante).
L’agevolazione è in ogni caso cumulabile con i buoni pasto: sarà dunque possibile distribuire sia buoni pasto elettronici fino a 8 euro al giorno sia buoni spesa per un totale di 516,46 euro in completa esenzione di imposta, arrivando a un totale di 2.300 euro annui esenti.
Per quantificare in denaro il valore dei beni e dei servizi si applica l’art. 9 TUIR, tenendo quindi conto del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari.
Assegno di mantenimento
Viene integrato un fondo per fornire aiuto ai genitori separati o divorziati che hanno ridotto, sospeso o cessato l’attività lavorativa. L’art. 12-bis inserito dal Senato prevede infatti un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per aiutare i genitori lavoratori, quindi sia autonomi che dipendenti.
Il fondo verrà utilizzato per erogare un contributo (non viene specificato se una tantum o prolungato nel tempo) corrispondente a tutto o a una parte dell’assegno di mantenimento dei figli, fino a un massimo di 800 euro. Non verrà invece usato per aiutare chi deve pagare l’assegno spettante all’ex coniuge separato o divorziato.
Si attende un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni, per la descrizione dettagliata dei requisiti e dei destinatari di questa misura.
Bonus per i somministrati nella sanità
Viene prevista per la prima volta una specifica indennità in favore dei lavoratori in somministrazione nel reparto sanità. L’art. 18-bis infatti, aggiunto durante il passaggio del decreto in Senato, demanda i particolari di questo bonus ad uno specifico decreto del ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.
In linea generale, l’indennità verrà riconosciuta al personale in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021. A disposizione ci sono 8 milioni, ma non è stato ancora specificato l’importo esatto su cui potrà contare il singolo lavoratore. L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.
CRISI DI IMPRESA
Accordi modificabili dopo l’omologazione
L’art. 37-bis del decreto Sostegni, concepito come anticipazione dell’art. 58 comma 2 del Codice della crisi, ha lo scopo di agevolare l’imprenditore in occasione di eventi economici sopravvenuti che determinano la necessità di modificare parti sostanziali dell’accordo di omologazione.
Eventuali cambiamenti da voler apportare all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis della Legge fallimentare, potranno essere apportati dall’imprenditore anche dopo l’omologazione dell’accordo stesso, a condizione che siano modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, e richiedendo un rinnovo della relazione all’attestatore indipendente.
Il piano può dunque essere modificato unicamente per assicurare l’esecuzione degli accordi, e non per modificarli.
Il piano modificato e la relazione andranno pubblicati nel Registro delle imprese e ne sarà dato avviso ai creditori, i quali possono presentare opposizione al tribunale entro 30 giorni.