Con la circolare n 42 del 11/03/2021,  l’INPS dispone:

  • Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021;
  • Ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo del padre. 

PROROGA

Con questa nuova circolare, il congedo obbligatorio e facoltativo del padre viene prolungato anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

AMPLIAMENTO

Il congedo obbligatorio è stato esteso da sette a dieci giorni. 

Vi è la possibilità di fruirne anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso quindi di adozione o affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per quanto riguarda le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, queste  danno diritto ai padri a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per poter usufruire del congedo parentale il lavoratore avrà a disposizione due modalità, a seconda di chi erogherà l’indennità. 

Posto che le indennità siano erogate direttamente dall’INPS →  il lavoratore dovrà necessariamente presentare la domanda all’Istituto.

Altrimenti, qualora sia il datore di lavoro ad anticiparle→  il padre, lavoratore dipendente, avrà il solo obbligo di  comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza dover presentare alcuna domanda all’Istituto. 

Sarà il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens

Per quanto concerne il settore agricolo vigono ancora le istruzioni operative fornite con la circolare  N.181 del 2013, secondo la quale, la comunicazione di fruizione del congedo parentale deve essere presentata sul modello DMAG nel caso in cui l’indennità sia stata anticipata dal datore di lavoro. 

Caso particolare riguarda l’ulteriore proroga per l’anno 2021 del congedo parentale, qualora il padre lavoratore dipendente, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, può beneficiare di un ulteriore giorno di permesso facoltativo, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Il computo dei giorni relativi ai congedi, si calcola e si indennizza solo in relazione alle giornate lavorative.