In data 18 Novembre 2022, è stato pubblicato il c.d. Decreto aiuti quater che, all’art. 9, ha introdotto importanti novità in materia di Superbonus 110%, sia per i condomini che per le villette unifamiliari.
Edifici condominiali:
Per gli interventi effettuati sui condomini sussiste ancora la possibilità di accedere al Superbonus 110% alle seguenti condizioni:
- siano deliberati i lavori entro il 24/11/2022 (delibera assembleare);
- sia depositata la CILAS o l’istanza per il rilascio del Permesso di costruire entro e non oltre il 25/11/2022.
Si ricorda che l’assemblea condominiale deve essere convocata almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta, altrimenti è annullabile.
ATT! Annullabile non vuol dire che la delibera sia inefficace, bensì che se un condòmino è contrario all’esecuzione dei lavori, può facilmente impugnarla e chiederne l’annullamento al giudice con conseguente travolgimento di tutto l’iter del Superbonus.
A queste condizioni, il condominio potrà beneficiare dell’agevolazione al 110% e terminare i lavori entro il 31/12/2023.
Villette unifamiliari:
Per le villette unifamiliari che abbiano raggiunto il famoso 30% dei lavori entro il 30/09/2022 viene spostata la scadenza del Superbonus non più al 31/12/2022, bensì al 31/03/2023.
Ciò significa che sarà possibile terminare i lavori e sostenere le relative spese entro il 31/03/2023 e non più entro il 31/12/2022.
Si ricorda che per le villette unifamiliari che non hanno raggiunto il 30% dei lavori edili entro il 30/09/2022 il Superbonus è terminato il 30/06/2022.
Villette unifamiliari: interventi da iniziare nel 2023
In merito alle villette unifamiliari, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il Superbonus riduce l’aliquota di agevolazione al 90%, purché siano presenti le seguenti condizioni:
- l’immobile sia abitazione principale per il contribuente;
- il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso e abitazione). Questo significa che sono esclusi tutti gli immobili dati in locazione, in comodato nonché, probabilmente, i conviventi.
- il soggetto vanti un reddito pari ad € 15.000
In relazione al requisito reddituale si specifica che tale viene calcolato mediante il c.d. quoziente familiare.
Il quoziente familiare è un sistema di calcolo in base al quale si divide il reddito complessivo del nucleo familiare, per un coefficiente calcolato sul numero dei componenti il suddetto nucleo.
- contribuente che vuole fare i lavori –> 1 punto
- coniuge del contribuente –> 1 punto
- un familiare –> 0,5 punti
- due familiari –> 1 punto
- tre o più familiari –> 2 punti
Si pensi, a titolo d’esempio, ad una famiglia composta da marito, moglie e due figli, con un reddito complessivo di € 60.000. Se dividiamo il reddito per 3 (1 contribuente, 1 coniuge, 0,5 ciascun figlio) otteniamo un quoziente di € 20.000. Questo soggetto NON può accedere al Superbonus.
Edifici condominiali: interventi da iniziare nel 2023
Qualora non sia stata presentata la CILAS entro il 25 Novembre 2022, i condomini che intendono iniziare i lavori edili di Superbonus potranno beneficiare della proroga per tutto il 2023, ma subiranno la riduzione dell’agevolazione al 90% anziché al 110%.
In tali ipotesi non sono richiesti i requisiti previsti per le villette unifamiliari. Pertanto i condomini potranno godere dell’agevolazione del 90%, indipendentemente dal loro reddito, titolo giuridico sull’immobile e dal fatto che gli immobili costituiscano prima casa.