ATTENZIONE! Per i lavori avviati dopo il 27 maggio e per i cantieri superiori a 70mila euro, vi sarà l’OBBLIGO di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento il riferimento al CCNL EDILE: durissima sanzione per chi non si adegua, che porterà alla PERDITA DEI BONUS.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DI 70MILA EURO?
L’ambito applicativo sarà ampio perché riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere EDILI e NON EDILI il cui importo “risulti complessivamente superiore a 70mila euro”.
ESEMPIO à La ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila euro e idraulica per 10mila euro… Anche se l’indicazione oin fatture e affidamenti del CCNL riguarderà solo le imprese edili.
CHI È OBBLIGATO?
- IMPRESE EDILI
- IMPRESE SOLO CON DIPENDENTI
CCNL EDILE: QUALE CONTRATTO APPLICARE?
Chi effettua lavori edili dovrà applicare e indicare uno dei contratti dell’edilizia, come di seguito:
- Contratto firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati del settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil).
- Contratto firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore.
- Contratto della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.
PER QUALI BONUS SI APPLICA?
Nei casi sotto indicati, l’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile sia in caso di cessione/sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi:
- Superbonus
- Bonus facciate
- Bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, è necessario solamente in caso di cessione o sconto.
IMPORTANTE! Per il BONUS GIARDINI e BONUS MOBILI, la citazione del contratto di lavoro si renderà obbligatorio solo nel caso in cui riguardano lavori edili e sono eseguiti da imprese edili, sempre nell’ambito di opere di importo superiore ai 70mila euro.