L’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi, come ristrutturazioni, facciate, ecobonus e sismabonus imposto d’urgenza dal Governo tramite il decreto sui controlli preventivi sulle agevolazioni per la casa, ha lo scopo di stroncare le frodi sull’utilizzo di questi strumenti.

L’Agenzia delle Entrate ha ripristinato l’accesso alla piattaforma dedicata alle comunicazioni delle opzioni, dopo il breve blocco dei canali telematici. 
Nonostante la messa a disposizione del nuovo modello per le comunicazioni delle opzioni, avvenuta ieri in tarda serata, non è ancora chiaro il procedimento da effettuare.

Sebbene siano state fornite le specifiche tecniche e le istruzioni per la compilazioni, necessarie certamente a far ripartire la piattaforma, ciò che manca, tuttavia, sono i chiarimenti sulla decorrenza e su come gestire le situazioni in corso.

Attualmente le istruzioni avvertono che, per tutti gli interventi di cui si intende comunicare l’opzione, è necessario richiedere il visto di conformità con riferimento alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di base per la detrazione.

Tutto questo mette in difficoltà coloro che hanno già concordato contratti di  “sconto” con il fornitore (magari con fattura già emessa) o la cessione con l’intermediario finanziario (magari con trasferimento del credito già sottoscritto dalle parti) e deve solo inviare la comunicazione. 

Secondo una lettura più restrittiva, l’apposizione del visto implica già – in quanto obbligo in vigore – la presenza dell’asseverazione di congruità delle spese. 

Pertanto a partire dall’entrata in vigore del decreto diventano operativi gli obblighi previsti, anche per spese sostenute nei mesi scorsi, al limite su lavori già terminati.

Inoltre, adesso l’unico soggetto abilitato alla trasmissione dell’opzione sconto/ cessione credito, è chi rilascia il visto di conformità, anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione. 

Rimangono quindi aperte molte questioni a riguardo: 

  • Come devono essere effettuate le asseverazioni di congruità delle spese?
  • Le spese sostenute per il visto e per le asseverazioni possono rientrare tra le spese detraibili, nei limiti del plafond, come nel Superbonus?

 

Non ci resta che aspettare il Decreto attuativo disposto dal Ministero di Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni.