In attuazione del DM 21 aprile 2017 n. 93, dal 18 marzo 2019 non saranno più eseguite dalla Camera di Commercio verifiche periodiche per strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale, come definita dalla vigente normativa.
A partire dal 18 marzo i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verifica periodica esclusivamente agli Organismi accreditati. Potranno infatti eseguire il servizio di verifica periodica degli strumenti di misura gli operatori muniti di apposito accreditamento alle norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rilasciato da Accredia (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento 765/2008/UE), che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
La vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto; pertanto la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell’intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.
Le imprese che utilizzano strumenti metrici per funzioni di misura legali devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica nonché l’integrità dei sigilli. Tutti gli strumenti metrici già in uso devono essere sottoposti a verifica periodica nei seguenti casi:
- per decorrenza dei termini di validità della verifica precedente ed entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza
- a seguito di aggiustamento o di riparazioni che hanno comportato la rimozione di sigilli di garanzia anche di tipo elettronico ed entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione
L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l’applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
L’esito negativo è attestato mediante l’applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.
Per l’inosservanza delle norme, di cui all’art. 2, Legge 441/81 o del DM 21.12.1984, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154 € a 516 €, fatta salva l’applicazione della legge penale ove i fatti costituiscano reato.
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell’art. 515 Codice Penale (frode nell’esercizio del commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €.